Ordinanza 918/1988 (ECLI:IT:COST:1988:918)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 06/07/1988;    Decisione  del 07/07/1988
Deposito de˙l 26/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 03/08/1988 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  14116
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 918

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 ("Regolamentazione della pesca del corallo"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 luglio 1987 dal Pretore di La Maddalena nei procedimenti civili vertenti tra Ascione Giovanni e Matteucci Ranieri e l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, iscritte ai nn. 699 e 700 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni, attinenti ad illeciti commessi in violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore di La Maddalena, con due identiche ordinanze emesse in data 16 luglio 1987 (r.o. nn. 699 e 799/87) ha impugnato l'art. 4 della legge reg. Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui conferisce all'Assessore regionale dell'ambiente la potestà di disciplinare, con proprio decreto annuale, la pesca del corallo;

che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potestà normativa regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;

che non si sono costituituite le parti;

Considerato che i giudizi così promossi vanno riuniti per la loro identità oggettiva;

che la medesima questione, sollevata in riferimento allo stesso parametro costituzionale, è stata dichiarata non fondata da questa Corte, con sentenza n. 569 del 1988;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomentazioni diverse da quelle già considerate nella citata pronuncia, né comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio indirizzo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, sollevata, in riferimento all'art. 27 dello Statuto sardo, dal Pretore di La Maddalena con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI