Ordinanza 917/1988 (ECLI:IT:COST:1988:917)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 06/07/1988;    Decisione  del 07/07/1988
Deposito de˙l 26/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 03/08/1988 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  13902
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 917

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo delle Regole D'Ampezzo, aventi forza di legge in virtù dell'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ("Nuove norme per lo sviluppo della montagna"), promosso con ordinanza emessa il 21 agosto 1987 dal Pretore di Cortina d'Ampezzo nel procedimento civile vertente tra Pompanin Elio e Regole D'Ampezzo, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Regole D'Ampezzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 agosto 1987 emessa nel procedimento civile vertente tra Pompanin Elio e Regole D'Ampezzo (R.O. n. 861/1987), il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo delle Regole D'Ampezzo, in relazione agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono alle donne parità e pienezza di diritti nell'ambito dell'organizzazione delle Regole D'Ampezzo con particolare riguardo alla mancata previsione della presenza femminile negli organi sociali;

che il procedimento a quo trae origine dal ricorso con cui Pompanin Elio, già dipendente delle Regole D'Ampezzo di Cortina d'Ampezzo, licenziato per asserita giusta causa, chiedeva al giudice del lavoro di dichiarare l'illegittimità del licenziamento e ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che gli organi sociali delle Regole D'Ampezzo, essendo eletti in virtù dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, che riserva trattamento ingiustamente differenziato agli uomini e alle donne, difetterebbero di legittimazione e conseguentemente andrebbero dichiarati illegittimi e disapplicati l'art. 7 del Laudo e gli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo che prevedono la costituzione e i compiti della Comunanza regoliera;

che, secondo il Pretore la norma denunciata, che era stata dettata a tutela dell'unità e della saldezza della comunità familiare, isterilisce un'istituzione che ha la funzione di conservare e sviluppare il patrimonio ambientale, in quanto la selezione (e graduale riduzione) dei soggetti legittimati ad acquistare lo status di regoliere potrebbe determinare riduzione ed esaurimento delle Regole;

che da ciò deriverebbe altresì, secondo il giudice a quo, il contrasto con l'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti dell'uomo (e della donna), sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

che, inoltre, secondo il giudice rimettente, una norma che riduca il potere e lo sviluppo delle comunioni familiari costituite per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agrosilvo-pastorali, escludendo ceppi familiari, contrasta con l'art. 44 della Costituzione che attribuisce alla legge il compito di disporre provvedimenti a favore delle zone montane;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;

che l'Avvocatura dello Stato sottolinea inoltre come non sia adeguatamente motivata la rilevanza della questione, non risultando chiarito il nesso tra la asserita "giusta causa" del licenziamento e la composizione esclusivamente maschile del collegio che deliberò il licenziamento stesso;

che si sono costituite nel presente giudizio le Regole D'Ampezzo svolgendo una minuta analisi dell'ordinanza di rimessione e "riservandosi ogni ulteriore difesa sui dubbi di legittimità del loro ordinamento";

Considerato che gli statuti delle Regole D'Ampezzo non posseggono forza di legge;

che la particolare forma di pubblicità cui sono sottoposti ha l'unico scopo della loro conoscibilità da parte dei terzi e degli stessi diretti interessati, i quali possano eventualmente esperire eccezioni e contestazioni in ordine al contenuto degli stessi;

che il richiamo, da parte del giudice a quo, dell'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non può considerarsi "ricettizio" e che, comunque, va negato a tale disposizione il carattere di norma in bianco, limitandosi essa a ribadire precedenti statuizioni (cfr. art. 34, L. n. 991/1952);

che solo la Costituzione o norme a questa equiparate possono conferire a determinati atti diversi dalla legge formale la speciale forza propria di questa;

che non può lo statuto di una comunione familiare derogare ad una norma di legge, salvo quanto genericamente rimesso dalla legge all'autonomia delle parti;

che le comunioni familiari montane sono disciplinate anche dalle consuetudini che, rispetto alla legge, assumono sempre una posizione subordinata e non possono mai derogare alla stessa;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile perché riferita a norme non aventi valore di legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI