N. 911
ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato all'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 promossi con ordinanze emesse il 30 aprile, il 7 e 21 maggio, il 19 marzo, l'11 giugno, il 2 aprile 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma, il 27 maggio (n. 2 ordinanze) dal magistrato di sorveglianza di Brescia, il 1° luglio 1987 dal magistrato di sorveglianza di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 344, 345, 346, 347, 607, 608, 703, 704, 734 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 34, 46, 49 e 52 dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Roma, con 6 ordinanze emesse il 19 marzo (Reg. Ord. n. 347/87), il 2 aprile (Reg. Ord. n. 608/87), il 30 aprile (Reg. Ord. n. 344/87), il 7 maggio (Reg. Ord. n. 345/87), il 21 maggio (Reg. Ord. n. 346/87) e l'11 giugno 1987 (Reg. Ord. n. 607/87), il magistrato di sorveglianza di Brescia, con 2 ordinanze emesse il 27 maggio 1987 (Reg. Ord. nn. 703 e 704/87) ed il magistrato di sorveglianza di Perugia, con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 (Reg. Ord. n. 734/87), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente una misura di sicurezza;
che nei giudizi, ad eccezione di quello promosso con ordinanza 607/87, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;
che identica questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 14 aprile 1988, la quale ha ritenuto che la disposizione impugnata, contrariamente a quanto assumono i giudici a quibus, debba essere interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza può essere revocata indipendentemente dalla circostanza che sia pendente una misura di sicurezza;
che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai magistrati di sorveglianza di Roma, Brescia e Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI