Ordinanza 910/1988 (ECLI:IT:COST:1988:910)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Udienza Pubblica del 05/07/1988;    Decisione  del 07/07/1988
Deposito de˙l 26/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 03/08/1988 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  14121
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 910

ORDINANZA 7-21 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dal Pretore di Bettola nel procedimento civile vertente tra Guglielmetti Luigi e Gioia Giuseppe iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Gioia Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Corrado Sforza Fogliani per Gioia Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

che nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile destinato ad uso commerciale, per il quale la proroga legale del contratto di locazione era cessata il 30 luglio 1984 in seguito alla sentenza n. 108 del 1986 di questa Corte, il Pretore di Bettola ha sollevato, con ordinanza del 30 gennaio 1987, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunziata, in quanto differisce di nove mesi (o di dodici mesi per le locazioni alberghiere) la data dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso non abitativo, fissata ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, ha introdotto surrettiziamente, mascherandola sotto specie di una disposizione incidente sul momento esecutivo, una nuova proroga dei rapporti di locazione non più compatibile, secondo quanto statuito dalla sentenza sopra citata, con la tutela costituzionale del diritto di proprietà dei locatori, ai quali viene impedito il recupero della disponibilità del bene nonostante la cessazione del rapporto di locazione;

che la norma denunziata è ritenuta contrastante anche con l'art. 3 Cost., in quanto discrimina tra situazioni identiche in dipendenza unicamente della data di pronuncia del provvedimento di rilascio;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il locatore Di Gioia Giuseppe aderendo alle censure formulate nell'ordinanza di rimessione, e poi ampiamente sviluppandole in una memoria;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della questione sul riflesso che il decreto censurato è intervenuto, col diverso strumento della proroga degli sfratti, per far fronte a una situazione di emergenza, prodotta dalla dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme della legge n. 118 del 1985, la quale ha determinato la reviviscenza di numerosi provvedimenti di rilascio per finita locazione e l'accumulo di nuove domande di rilascio per la scadenze già verificatesi e ritornate in vigore;

Considerato che, essendo stata l'esecuzione dal provvedimento de quo fissata per il giorno 28 novembre 1986 (con sentenza del 29 ottobre 1986), il differimento disposto dalla norma impugnata è cessato il 28 agosto 1987;

che successivamente è intervenuto il d.l. 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo fino al 31 ottobre 1987, disponendo inoltre, all'art. 2, che il conduttore per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data fissata dal giudice per il rilascio non è tenuto al risarcimento dei danni moratori ex art. 1591 cod. civ.;

che, da ultimo, una nuova proroga degli sfratti, originariamente limitata agli immobili adibiti ad uso abitativo, è stata disposta, per i comuni di cui all'art. 1, primo comma, del d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986 n. 899, dal d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, poi integrato dalla legge di conversione 8 aprile 1988 n. 108 con due norme concernenti anche gli immobili destinati ad uso non abitativo: l'art. 1- bis che estende a tali immobili la proroga al 31 dicembre 1988 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta dall'art. 1, e l'art. 4- bis, il quale aggiunge che "gli artt. 1 e 1- bis si applicano nei comuni di cui all'art. 13- quater, commi 3 e 4, del d.l. 26 gennaio 1987 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120";

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti, anche alla luce delle norme sopravvenute, se permanga la rilevanza della questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bettola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore di cancelleria: MINELLI