Ordinanza 902/1988 (ECLI:IT:COST:1988:902)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 22/06/1988;    Decisione  del 07/07/1988
Deposito de˙l 26/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 03/08/1988 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  14008 14009
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 902

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.382 e 383 c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Tribunale Militare di Padova nel procedimento penale a carico di Portoghese Maurizio, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale. dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1987, il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 382 e 383 c.p.m.p., in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.;

che - ad avviso del giudice a quo - quelle disposizioni consentirebbero sia al P.M. che al Presidente del Tribunale ampia discrezionalità nella scelta del giudice (monocratico o collegiale): discrezionalità che, secondo l'ordinanza, contraddice la garanzia costituzionale della predisposizione del giudice, anche giusta la giurisprudenza di questa Corte;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio;

Considerato che, per quanto si riferisce al P.M. è escluso che l'art. 382 c.p.m.p. attribuisca ad esso facoltà di scelta del giudice, in quanto gli consente soltanto di formulare una proposta al Presidente del Tribunale, che questi, però, non è tenuto ad accogliere, tant'è vero che può restituirgli gli atti perché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari (art. 383 ultimo comma);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile in relazione all'art. 382 c.p.m.p.;

che, per quanto poi si riferisce al Presidente del Tribunale è esatto che è in suo potere decidere, una volta ricevuta la richiesta del P.M., se procedere a giudizio per decreto, che egli stesso emette, oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie;

che una siffatta alternativa, però, non lede, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio del giudice naturale perché si tratta di scelte consentite in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con riferimento a fattispecie astratte, e non a posteriori in relazione a regiudicanda già insorta; non diversamente da quanto accade nel giudizio pretoreo per decreto, dove pure quel giudice ordinario decide se pronunziare condanna oppure emettere decreto di citazione a giudizio;

che nemmeno la circostanza secondo cui, nel caso in esame, la scelta è posta fra giudice monocratico e giudice collegiale vale ad infirmare il principio perché - come pure questa Corte ebbe ad osservare - "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo" (sentenza 16 giugno 1971 n.139): fra i quali non può essere trascurato quello concernente la speditezza della Giustizia;

che, pertanto, manifesta appare la non fondatezza della sollevata questione,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 6 novembre 1987 in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.383 c.p.m.p., sollevata con la stessa ordinanza dallo stesso Tribunale in riferimento al medesimo parametro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI