N. 897
ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in relazione all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1986 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto dalla S.p.A. Manifattura A. Randi e figli contro il Comune di Busto Arsizio, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione del Comune di Busto Arsizio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in relazione all'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui, limitandosi a stabilire il solo termine di efficacia dei vincoli urbanistici senza dimensionare il potere pianificatorio della Pubblica Amministrazione, consentono ad essa di riprodurre indefinitamente, con gli strumenti urbanistici, i vincoli apposti ad aree di proprietà privata e decaduti per inutile decorso del quinquennio di cui al citato art. 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, operandosi in tal modo una limitazione sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di indennizzo;
che è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 42 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica per i proprietari dei terreni, in quanto, alla cessazione del vincolo, il titolare del bene gravato si troverà ad utilizzare la capacità edificatoria nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa, senza alcun ragionevole motivo, mentre il vicino, non colpito da vincoli, beneficerà della maggiore volumetria assentibile, secondo le previsioni del piano;
che il Comune di Busto Arsizio e l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuti nel giudizio, hanno concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione sollevata è puramente teorica e non rileva nel giudizio, in quanto, come lo stesso giudice remittente afferma, tutti i motivi di merito sono stati rigettati, talché non sussiste la necessaria pregiudizialità dell'incidente costituzionale, la quale esige che la relativa questione sia finalizzata alla decisione della controversia instaurata dinanzi al giudice remittente;
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in relazione all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI