Ordinanza 890/1988 (ECLI:IT:COST:1988:890)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 24/02/1988;    Decisione  del 07/07/1988
Deposito de˙l 26/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 03/08/1988 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  14007
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 890

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Papisca Antonietta, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Papisca Antonietta, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p. nella parte in cui detta norma non consente agli eredi del militare che, avendo già ottenuto la riabilitazione ordinaria, sia deceduto prima di chiedere quella militare, di agire in sua vece per lo stesso scopo;

Considerato che a questa Corte si chiede in tal modo di rifondare ex- novo una disciplina della riabilitazione militare, oggetto di scelte ampiamente discrezionali del legislatore, denunziandosi per di più una norma che è estranea al tema del giudizio, poiché concerne semplicemente la facoltà del P.G. di chiedere la riabilitazione di ufficio e non la titolarità del diritto alla riabilitazione che non spetta nemmeno agli eredi del condannato comune (cfr. art. 44 disp. att. c.p.p.);

che quindi la questione è manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p., promossa dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI