Ordinanza 89/1988 (ECLI:IT:COST:1988:89)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 14/10/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 26/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  10266
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 89

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Romano Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, adito dall'Avvocato Luigi Romano, iscritto all'albo forense successivamente all'anno 1962, per sentir dichiarare, fra l'altro, il suo diritto di riscattare il periodo legale del corso di laurea e di quello di servizio militare, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, premesso che il caso di specie soggiace alla disciplina dell'art. 26 della legge 20 settembre 1980 n. 576, il cui quinto comma esclude un tale diritto per i professionisti iscritti a detto albo in epoca posteriore all'anno 1952, ha sollevato, con ordinanza in data 6 ottobre 1981, la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma in relazione all'art. 3 Cost.;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 2 maggio 1983 n. 175 (interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980 n. 576, concernente la riforma della previdenza forense);

che l'art. 2 di tale legge ha determinato il contenuto del quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576 del 1980 con la soppressione delle parole "e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952", così eliminando la condizione limitativa censurata dal giudice a quo;

che, pertanto, alla stregua del testé menzionato jus superveniens, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI