N. 883
SENTENZA 7-26 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 9 aprile 1987, n. 224 recante "Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 24 aprile 1987 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 aprile 1987, il Commissario dello Stato per la regione Siciliana, ha impugnato davanti a questa Corte gli artt. 2, 3, 5 quinto comma e 7 secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 9 aprile 1987, recante "Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali", deducendone l'illegittimità costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.
Ad avviso dell'organo ricorrente le disposizioni censurate, nelle parti in cui:
a) ammettono ad appositi concorsi riservati il personale incaricato ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, (art. 3) o, comunque, in servizio ad una certa data presso il policlinico universitario di Palermo (art. 5, quinto comma), prescindendo dal possesso degli altri requisiti di ammissione stabiliti dalla normativa statale, e in particolare, dal limite di età;
b) prevedono l'inquadramento automatico dei precari risultati idonei in precedenti concorsi pubblici, senza porre alcun limite alla validità temporale delle relative graduatorie (art. 2), ovvero del personale proveniente dai disciolti enti mutualistici, sulla base delle funzioni svolte e non già delle qualifiche effettivamente rivestite negli ordinamenti di provenienza (art. 7, secondo comma), violerebbero il limite dei "principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato" e al quale la potestà legislativa regionale in materia di igiene e sanità deve sottostare, ponendosi altresì in contrasto con il principio di buon andamento della P.A.
2. - La regione Sicilia si è costituita, sostenendo l'infondatezza delle censure formulate e concludendo per la reiezione del ricorso.
Considerato in diritto
1. - Oggetto della impugnativa da parte del Commissario dello Stato per la regione siciliana sono gli artt. 2, 3, 5, quinto comma e 7, secondo comma, della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 aprile 1987, recante "Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali", di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.
2. - La legge comprendente le disposizioni censurate, promulgata con la data del 27 maggio 1987, n. 32, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 maggio 1987, n. 22, nella quale è anche pubblicata la legge 27 maggio 1987, n. 33, recante il titolo: "Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali".
Orbene, la legge n. 33 citata, dispone all'art. 1 che "Alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, sono apportate le seguenti modifiche: sono soppressi l'art. 2, l'art. 3, le parole "prescindendo dai limiti di età" contenute nel quinto comma dell'art. 5, nonché il secondo comma dell'art. 7".
Con l'esplicita abrogazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 33 sono perciò venute meno tutte le norme e le disposizioni contenute nella coeva legge n. 32 che avevano costituito oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, le quali non hanno potuto esplicare alcuna efficacia dal momento che la legge che le abrogava è stata pubblicata nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale, ed è entrata in vigore nello stesso giorno previsto per l'inizio della loro vigenza.
In ordine alla proposta impugnativa deve perciò essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI