N. 881
SENTENZA 7-26 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale di Catania sul reclamo proposto da Gallenti Giovanni contro la S.p.A. Realizzazioni Turistiche Alberghiere, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Gallenti Giovanni;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Francesco Magnano e Gaetano Tafuri per Gallenti Giovanni.
Ritenuto in fatto
1. - Con provvedimento del 19 giugno 1987 il giudice delegato del Tribunale di Catania dichiarava cessati gli effetti del decreto in data 20 novembre 1986 con il quale Giovanni Gallenti era stato ammesso alla procedura di amministrazione controllata.
Contro detto decreto il Gallenti proponeva reclamo in data 2 luglio 1987, cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 190, u.c., della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
La S.p.A. R.T.A. eccepiva la inammissibilità del reclamo perché tardivo.
Il Gallenti, nel replicare all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, osservava che il provvedimento del giudice delegato, oggetto del reclamo, non gli era stato comunicato, per cui sollevava espressamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 190, u.c., l. f., nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni, per il reclamo stesso, dalla data del provvedimento, e ciò per violazione dell'art. 24 Cost.
Il Tribunale di Catania - Sez. Fallimentare, con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 (R.O. n. 716/87), ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità di cui sopra.
All'uopo ha considerato che la norma dell'art. 190, u.c., l.f., così come formulata, non sembra garantire in modo adeguato l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio, sopratutto perché il dies a quo per la proposizione del reclamo viene fatto decorrere dalla data della pronuncia del provvedimento e non già dalla sua comunicazione eseguita secondo le vigenti disposizioni procedurali.
Il giudice a quo ha rilevato, inoltre, che una questione del tutto analoga, cioè quella relativa al termine previsto dall'art. 26, primo comma, della legge fallimentare, è stata già decisa dalla Corte costituzionale (sent. 22 novembre 1985, n. 303) proprio nel senso che il dies a quo decorre non dalla data del provvedimento, bensì da quello della comunicazione.
Il giudice a quo ha osservato ancora che la Corte costituzionale, con numerose altre sentenze (nn. 151, 152 e 153/80; 42/81; 55 e 156/86), ha dichiarato illegittime altre disposizioni della legge fallimentare che prevedevano forme di pubblicità non ricettizia del provvedimento e non erano idonee, come tali, ad assicurare l'effettiva conoscenza del provvedimento.
2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza di rimessione si è costituito Giovanni Gallenti per sostenere la rilevanza e la fondatezza della denunziata illegittimità costituzionale. Al riguardo il Gallenti si è richiamato a tutte le argomentazioni svolte dal giudice a quo ed in particolare ha puntualizzato che questa Corte, con le decisioni n. 42 del 1981, n. 53 del 1986 e n. 303 del 1986 (recte del 1985), nell'esaminare l'analoga questione avente ad oggetto il momento iniziale del termine previsto dall'art. 26 della legge fallimentare, ha affermato che tale decorrenza deve essere ancorata al momento della comunicazione.
3. - Non si è costituita la società R.T.A., né ha svolto intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto del giudice delegato che dichiara cessati gli effetti del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (art. 189 del r.d. 267/1942) decorra dalla data del decreto anziché dalla comunicazione dello stesso decreto, ritualmente eseguita, in quanto risulterebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già ritenuto (sentt. nn. 255 del 1974; 120 del 1986; 156 del 1986) che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza, di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame.
Ha anche affermato che alle stesse esigenze, ora assunte e tutelate a livello costituzionale, è informato il codice di procedura civile che contiene il principio di ordine generale (artt. 133 e 136 c.p.c.) per cui i termini previsti per le impugnazioni decorrono dalla notificazione all'interessato del provvedimento da impugnare ed, in determinati casi, dalla sua comunicazione.
In altri termini, l'effettivo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) postula che il termine di decadenza previsto per le impugnazioni decorra solo dal momento in cui l'interessato abbia avuto notizia dell'atto da impugnare o, quanto meno, abbia attinto detta notizia ad un livello di conoscibilità.
Invece, nel procedimento che si dovrebbe instaurare, secondo il giudice a quo, ex art. 190, secondo comma, r.d. n. 267/1942, di impugnazione del decreto del giudice delegato con il quale, a norma dell'art. 189 s.l., si dichiarano cessati gli effetti della procedura di amministrazione controllata con successivo inizio della procedura fallimentare, l'interessato non è posto in condizione di utilizzare nella sua interezza il termine di decadenza di dieci giorni, previsto per la proposizione del necessario reclamo al Tribunale, perché esso è fatto decorrere dalla data del provvedimento anziché dalla sua comunicazione rituale allo stesso interessato, che solo così può averne notizia; tanto più se, come nella specie, il detto provvedimento è emesso dal giudice a scioglimento di una riserva e, quindi, in assenza delle parti interessate.
Pertanto, per la evidente lesione del diritto di difesa, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 190 del r.d. n. 267 del 1942 nella parte in cui il termine di decadenza di dieci giorni previsto per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato è fatto decorrere dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione agli interessati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI