N. 870
ORDINANZA 6-21 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui, "pur prevedendo la solidarietà passiva quanto all'imposta di registro, non consente al coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato più favorevole formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni mezzi di impugnazione", per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.;
Considerato che la questione si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) già dichiarata manifestamente infondata: l'applicabilità all'obbligazione solidale tributaria dei principi di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di censure d'incostituzionalità nei termini prospettati (ord. n. 544 del 1987);
che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI