Sentenza  87/1988 (ECLI:IT:COST:1988:87)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Udienza Pubblica del 10/12/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 26/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  10264
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 87

SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Umbria approvata il 28 settembre 1982 e riapprovata il 15 novembre 1982, recante "Nuova disciplina per la raccolta dei funghi e dei tartufi, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 dicembre 1982, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 3 dicembre 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 3, legge 17 luglio 1970, n. 568, 821 e 832 c.c. 42 Cost., della legge della Regione Umbria (artt. 7 e 8), riapprovata il 15 novembre 1982, recante "Nuova disciplina per la raccolta dei funghi e dei tartufi".

Secondo lo Stato gli artt. 7 e 8 della legge regionale eccedono la competenza legislativa regionale, non consentendo al proprietario di riservarsi nel proprio fondo la raccolta anche del tartufo bianco. Infatti l'art. 7 della legge impugnata, a differenza di quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1970, n. 568, alla formulazione del princìpio per cui la raccolta del tartufo è libera, non fa seguire la previsione della possibilità del proprietario di riservarne la raccolta, possibilità di riserva che invece è implicitamente prevista dall'art. 8 a proposito del tartufo nero (prevedendosi un contributo per l'applicazione delle tabelle).

Secondo lo Stato, la norma denunciata, facoltizzando la raccolta senza far salvo il diritto del proprietario, non è rivolta a dettare una modalità di esercizio dell'attività di raccolta in funzione dell'interesse alla protezione di una specie vegetale o allo sviluppo di un'attività economica nel campo dell'agricoltura, bensì incide, violando l'art. 42 Cost., sul rapporto tra proprietario e bene in quanto consente ai terzi di appropriarsi di frutti del fondo privando di rilievo la contraria volontà del medesimo proprietario.

Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, eccependo l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 10 dicembre 1987, le parti hanno segnalato la sopravvenienza di nuova normativa, statale e regionale.

Considerato in diritto

Successivamente all'impugnazione della legge della Regione Umbria, è intervenuta la legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo", che ha disposto una nuova organica disciplina della materia, prevedendo, in particolare, che "la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati" (art. 3, comma primo) e che è possibile la raccolta "riservata" nelle tartufaie coltivate o controllate (art. 3, commi primo e secondo).

In adempimento di quanto previsto nella suddetta legge, e nel rispetto dei princi'pi in essa contenuti, la Regione Umbria ha dettato una nuova disciplina di dettaglio (legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, recante "Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi").

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. nn. 45 del 1987, 273 e 119 del 1986; ordd. nn. 258 e 139 del 1986), va rilevato il venir meno delle ragioni di contrasto evidenziate nel ricorso, con la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI