N. 863
ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Amato Salvatore e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Amato Salvatore nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza in data 27 giugno 1987, il Pretore di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, nella parte in cui, per i componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, non si prevede lo stesso compenso di quello previsto per i componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio di altre professioni; e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma e 36, primo comma, della Costituzione;
che, a parte la diversità delle prestazioni rese nelle diverse commissioni di esame di abilitazione all'esercizio delle varie professioni, la valutazione degli apporti dei componenti è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità siccome non degrada in arbitrio;
che, per quanto la censura riferita all'art. 33, quinto comma, Cost., anzitutto manca in modo assoluto una specifica motivazione sul punto ed, inoltre, non è dato vedere altrimenti il modo in cui la norma costituzionale invocata possa risultare violata dalla determinazione dell'entità del compenso spettante ai componenti delle commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio professionale;
che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., in quanto il compenso spettante ai componenti costituisce solo una parte accessoria della complessiva posizione reddituale di tali soggetti, dato il carattere episodico, eventuale e temporalmente limitato, della prestazione retribuita;
che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI