Sentenza  86/1988 (ECLI:IT:COST:1988:86)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 26/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  10263
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 86

SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 29 aprile 1982 e riapprovata il 15 giugno 1982, recante "Provvedimenti straordinari di formazione lavoro per infermieri professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1982.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Con la legge impugnata dal titolo "Provvedimenti straordinari di formazione lavoro per infermieri professionali", la Regione Toscana ha previsto una tantum la stipulazione di contratti biennali di formazione lavoro con gli allievi frequentanti il secondo e terzo anno dei corsi per infermiere professionale previsti dal piano regionale di formazione del personale infermieristico.

A questo fine, entro l'aprile 1982 i Comitati di gestione delle U.S.L. dovevano proporre alla Giunta regionale il numero di tali contratti da attivare. Entro il giugno successivo, la Giunta regionale doveva proporre al Consiglio, per la sua approvazione, il numero complessivo dei contratti da stipulare e la ripartizione dei medesimi fra le varie unità sanitarie locali.

Tali contratti dovevano prevedere un orario settimanale di collaborazione nei servizi fissato in 20 ore settimanali per gli allievi del secondo anno di corso e in 24 ore per quelli del terzo anno, instaurandosi così con le U.S.L. un rapporto di lavoro a tempo determinato, con trattamento di previdenza e quiescenza, con una spesa prevista di sei miliardi per l'esercizio 1982 e rinvio agli stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1983 e 1984.

Il Governo, nei due rinvii disposti e nel presente ricorso, lamenta l'alterazione delle caratteristiche dell'istituto del tirocinio pratico degli studenti dei corsi per infermiere professionale previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, che ha previsto soltanto, tra i programmi di insegnamento, il tirocinio pratico guidato in reparti ospedalieri; visite documentative in centri ospedalieri; tirocinio con progressiva responsabilizzazione in reparti specializzati nelle corsie branche chirurgiche e mediche di insegnamento.

Secondo il ricorso, infine, la legge impugnata viola anche la legge 26 gennaio 1982, n. 12, (che ha convertito il d.l. 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali) che vieta qualunque incremento negli organici delle U.S.L., anche se temporaneo e mediante semplice incarico, fino all'approvazione (non ancora avvenuta) del piano sanitario nazionale ed alle leggi di approvazione dei piani sanitari regionali.

La Regione Toscana non si è costituita.

Considerato in diritto

Come risulta dalla narrativa in fatto, l'intervento straordinario previsto dalla legge regionale impugnata non può più essere realizzato perché gli allievi del secondo e terzo anno dei corsi per infermieri professionali dell'anno 1982, che avrebbero dovuto beneficiare della possibilità di stipulare i previsti contratti di formazione lavoro, hanno oggi perso la qualifica di studenti dei suddetti corsi. Né, trattandosi di un provvedimento una tantum, la si potrebbe senz'altro applicare agli attuali studenti dei corsi per infermieri, essendo rimessa esclusivamente al legislatore regionale la valutazione della sua perdurante opportunità. Opportunità che non può essere presupposta, oltreché per il rilevato carattere straordinario dell'intervento, anche perché nel successivo piano sanitario regionale 1984-1986, che pur prevede uno specifico allegato relativo alla formazione del personale (legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, all. q), nessun cenno è fatto ai contratti di formazione lavoro previsti dalla legge impugnata. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI