Ordinanza 841/1988 (ECLI:IT:COST:1988:841)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 23/03/1988;    Decisione  del 05/07/1988
Deposito de˙l 21/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 27/07/1988 n.30
Norme impugnate:  
Massime:  12172
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 841

ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 novembre 1981 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 122 e 129 dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione di Venieri Marisa e Bortolotti Lina;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza in data 26 novembre 1981 (R.O. n. 22/82), nella causa promossa da Venieri Marisa, dipendente dell'Ente Ospedali di Bologna, contro l'INADEL per la corresponsione dell'indennità premio di servizio, negatale per mancata maturazione degli anni di servizio richiesti dall'art. 2 della legge n. 152/68, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevede la deroga alla norma suddetta per coloro che si avvalgano della facoltà di ricongiungere presso le gestioni speciali di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 29/79 periodi di assicurazione presso la CPDEL che non abbiano dato luogo a pensione;

che, a sostegno della prospettata questione, ha rilevato la omogeneità delle situazioni di colui che chiede il ricongiungimento (ipotesi prevista dalla norma impugnata) e di colui per il quale la ricongiunzione avviene ex lege nonché la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto;

che, con ordinanza di pari data (R.O. n. 23/82), lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nella causa promossa da Bortolotti Lina contro l'INADEL, sempre per la corresponsione dell'indennità premio di servizio negatale per mancanza dell'anzianità minima necessaria (di cui all'art. 2 della legge n. 152/68);

che le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno ribadito l'identità delle situazioni, sia nel caso che la ricongiunzione avvenga a domanda, sia che avvenga ex lege, trasferendosi in entrambi i casi la riserva dei contributi accumulati senza alcun onere a carico degli interessati;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano identica situazione;

che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del 1968, talché sono venute meno tutte le limitazioni poste da detta norma al conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio;

che, con la medesima sentenza, ha dichiarato assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in quanto il diritto alla suddetta indennità compete, in forza della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, indipendentemente dall'applicazione, in favore dei lavoratori interessati, della disposizione derogatoria di cui al citato art. 9 della legge n. 29/79;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI