Sentenza  84/1988 (ECLI:IT:COST:1988:84)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Udienza Pubblica del 10/11/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 26/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  10260 10261
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 84

SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 25 luglio 1978 e riapprovata il 24 novembre 1978, recante "Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni ed istituzione dell'anagrafe degli amministratori regionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 dicembre 1978, depositato in cancelleria il 18 (successivo) ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e gli avv.ti Paolo Barile e Stefano Grassi per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 11 dicembre 1978 e depositato il 18 dicembre 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso in via principale questione di legittimità costituzionale della Regione Toscana indicata in oggetto, la quale prevede l'istituzione presso il Consiglio regionale di una anagrafe dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni, nonché dei consiglieri regionali, nella quale siano riportati alcuni dati forniti dagli interessati, quali: 1) gli incarichi pubblici e privati ricoperti e gli eventuali emolumenti e rimborsi-spese percepiti; 2) la consistenza dei propri redditi nonché i beni mobili ed immobili alla data della nomina; 3) la dichiarazione dei redditi resa a fini fiscali. A termini degli artt. 13 e 14 della legge impugnata, inoltre, il Presidente del Consiglio regionale comunica semestralmente al Consiglio stesso i nomi di coloro che non hanno fornito i dati di cui sopra ed autorizza a prendere visione degli stessi qualsiasi cittadino ne faccia domanda scritta.

L'Avvocatura dello Stato denuncia l'"interferenza" di tale normativa con la legislazione tributaria statale, in particolare con gli artt. 68 e 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (il quale ha dettato disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Anche tali disposizioni, infatti, concernono la pubblicazione annuale (presso l'ufficio delle imposte e la sede comunale) dell'elenco dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con la specificazione del reddito dichiarato, ma esse prevedono che la consistenza patrimoniale sia oggetto di segreto d'ufficio. Quest'ultimo punto concreterebbe il contrasto con l'art. 122 Cost. in quanto le forme di pubblicità sopra descritte sarebbero idonee ad influire sull'esercizio della carica elettiva e sulle possibilità di rielezione in ciò invadendo la sfera di competenza riservata alla legge dello Stato in materia di status dei consiglieri regionali. Inoltre viene prospettata la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in conseguenza della limitazione di tale pubblicità soltanto ad alcuni cittadini a motivo della carica ricoperta.

Osserva infine l'Avvocatura come l'art. 10 della legge, nel sancire l'incompatibilità delle nomine negli enti pubblici con taluni uffici, non abbia espressamente richiamato le funzioni di parlamentare, consigliere regionale, componente di organo tenuto a dare pareri agli enti interessati alla carica, viceversa previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978 n. 14 sulle nomine negli enti pubblici così travalicando il limite che l'art. 117 Cost. pone al potere normativo regionale.

2. - Il Presidente della Regione Toscana ha depositato memoria preliminarmente eccependo la tardività del ricorso, notificato in data 11 dicembre 1978 e cioè sedici giorni dopo la comunicazione della legge riapprovata (effettuata il 25 novembre 1978).

Nel merito la Regione contesta la fondatezza dell'impugnativa osservando anzitutto come la legge de qua sia destinata ad operare in ambito più ristretto e con obiettivi ben differenziati rispetto alla legislazione fiscale statale ed insiste a tal proposito sull'obbligo di richiesta scritta e motivata per poter prendere visione dei dati contenuti nell'"anagrafe" nonché sull'esigenza di "trasparenza" sottesa alla legge regionale. Quest'ultima, poi, rispetterebbe i principi dettati dalla citata legge 24 gennaio 1978 n. 14 la quale, all'art. 8, fa obbligo agli aministratori neo-eletti di comunicare la loro consistenza patrimoniale e non soltanto i redditi.

La specificità del ruolo svolto dal cittadino che ricopre una carica pubblica e l'estraneità della normativa alla materia tributaria escluderebbero - a parere della Regione - le asserite violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. Non sarebbe altresì violata la riserva di cui all'art. 122 Cost. in quanto limitata al sistema di elezione a consigliere regionale nonché ai casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Quanto infine all'altra ipotesi di incompatibilità, quella cioè concernente le cariche in enti pubblici, se ne sottolinea in memoria l'assai più ampia estensione rispetto alla legge statale, essendo essa riferibile a tutte le nomine in enti, aziende, società, associazioni e comitati, non senza considerare la sostanziale coincidenza tra il dettato dell'art. 10, lett. e), della legge impugnata e quanto disposto dall'art. 7, lett. d) della legge n. 14 del 1978.

Considerato in diritto

L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha in udienza aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, già formulata in memoria integrativa dalla difesa della Regione Toscana.

Va premesso il rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso, ritualmente depositato il lunedì 11 dicembre 1978 e cioè il primo giorno non festivo successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla riapprovazione della legge.

Sia le sostanziali modifiche apportate alla legge impugnata con la legge regionale 8 marzo 1979 n. 11, che la legge 9 luglio 1982 n. 441, hanno radicalmente mutato i termini della questione, integrando nel complesso un quadro normativo del tutto diverso e sopravvenuto rispetto a quello originario e facendo venire oggettivamente meno la necessità di una pronunzia della Corte.

Da un lato, infatti, è stata integrata la previsione delle incompatibilità contenute nell'art. 10 della legge impugnata mentre d'altro canto il principio della "trasparenza" delle situazioni reddituali dei titolari di cariche pubbliche elettive può ormai dirsi recepito dalla legislazione statale e regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI