Ordinanza 825/1988 (ECLI:IT:COST:1988:825)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 09/06/1988;    Decisione  del 04/07/1988
Deposito de˙l 14/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/07/1988 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  13859
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 825

ORDINANZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio) promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1987 dalla Corte d'Appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Pagliaro Guido ed altro, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio);

che, in particolare, il giudice a quo rileva che la disposizione impugnata crea "una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che operano nel territorio regionale e quelli che operano nel territorio statale, stante che chi infrange la legge nel territorio statale è assoggettato a sanzione amministrativa mentre chi viola la legge del territorio regionale, nella medesima materia, è assoggettato a sanzioni penali";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 9 della legge regionale siciliana n. 37 del 1981 riguarda l'istituzione, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento dei comitati ripartimentali faunistico-venatori con funzioni consultive;

che nel predetto art. 9 della legge regionale siciliana nulla viene stabilito in relazione alle sanzioni degli illeciti venatori alle quali, invece, si fa riferimento nell'ordinanza di rimessione;

che, come questa Corte ha più volte affermato, ogni volta che nelle ordinanze di rimessione viene denunciata una disposizione in luogo di un'altra si versa in un'ipotesi di irrilevanza della questione (sentenza n. 304/1986 e, in precedenza, sentenze nn. 108/1957; 122/1976; 1/1977; 228/1985);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Palermo va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI