Ordinanza 824/1988 (ECLI:IT:COST:1988:824)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 11/05/1988;    Decisione  del 04/07/1988
Deposito de˙l 14/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/07/1988 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  13858
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 824

ORDINANZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO , prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1985 del Pretore di Sampierdarena, nel procedimento penale a carico di Lo Bartolo Giuseppe ed altri, iscritta la n. 172 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, del 28 maggio 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di remissione di querela da parte dei prossimi congiunti dell'offeso querelante premorto al dibattimento;

che, quanto al presunto contrasto con l'art. 24 Cost., il Pretore osserva che la norma impugnata comprometterebbe il diritto di difesa dell'imputato, che non avrebbe la possibilità d'un effettivo contraddittorio dibattimentale col suo accusatore;

che, quanto al presunto contrasto con l'art. 3 Cost., il giudice a quo rileva che, non avendo l'imputato la possibilità d'addivenire ad una remissione della querela, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle normali situazioni, in materia di reati contro l'onore, nelle quali spesso si giunge alla composizione pacifica della vertenza ed alla remissione della querela; Considerato che il giudice a quo non ha fornito alcun elemento atto a valutare la rivelanza della sollevata questione di legittimità costituzionale; Considerato, in particolare, che lo stesso giudice non ha neppure indicato l'esistenza di prossimi congiunti del querelante defunto, che non rivestano la qualità di eredi;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rivelanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI