N. 822
SENTENZA 4-14 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1986 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Kinsky Vaclav Norberto e I.N.P.S., iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Kinsky Vaclav Norberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Paolo Pafanti-Pellettier per Kinsky Vaclav Norberto e l'avv. Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al Pretore di Pisa, Kinsky V. Norberto chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione in proprio favore di una pensione di vecchiaia commisurata alla 30ª classe di retribuzione.
A sostegno della pretesa, il ricorrente deduceva che, dopo ventuno anni di impiego con contribuzione obbligatoria I.N.P.S., nel 1973, per gravi motivi familiari, egli aveva dovuto interrompere l'attività lavorativa, ed era stato ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione in 30ª classe con decorrenza 1° luglio 1973.
Tale prosecuzione era durata sino al 31 ottobre 1977: dal 1° novembre 1977 al 31 dicembre 1980 il ricorrente era stato parte di altro rapporto di lavoro, con relativa contribuzione obbligatoria. Quindi, dal 1° gennaio 1981 era stato nuovamente ammesso alla prosecuzione volontaria in 10ª classe fino all'ottobre 1983.
Al compimento del sessantesimo anno di età, in data 21 marzo 1984, il Kinsky aveva chiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia commisurata alla 30ª classe di contribuzione, secondo il principio stabilito dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, alla stregua del quale, ai fini del computo della pensione, avrebbe dovuto essere considerato il migliore triennio di contribuzione nell'ultimo decennio. Invece, la pensione gli era stata corrisposta sulla base della 10ª classe di contribuzione, e ciò alla luce della modifica legislativa introdotta, medio tempore, dall'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva sostituito il principio dianzi ricordato con quello delle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza del pensionamento.
Strumentalmente all'accoglimento del ricorso, il Kinsky sollevava eccezione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. della norma testé citata, nella parte in cui essa non prevede, nella fase transitoria dal vecchio al nuovo regime, che venga fatta salva la posizione giuridica del lavoratore il quale, alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, si trovasse ad avere già maturato, nell'ultimo decennio prima del pensionamento, il triennio di migliore contribuzione I.N.P.S. ai sensi dell'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Il Pretore di Pisa ha ritenuto la questione rilevante ai fini della decisione del giudizio e non manifestamente infondata, e, pertanto, con ordinanza del 15 novembre 1986, ha rimesso gli atti a questa Corte.
Il giudice a quo, riferendosi ai menzionati parametri costituzionali, critica la mancanza di una norma transitoria che, facendo salvi i più favorevoli criteri di liquidazione della pensione, sui quali l'assicurato poteva aver fatto legittimo affidamento in base alla previgente normativa del 1975, eviti "palesi irrazionalità e disparità di trattamento".
Osserva il Pretore di Pisa che, nel caso concreto che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione, all'epoca della seconda fase di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte del ricorrente, la legge gli consentiva la prosecuzione stessa in una classe modesta, in quanto, in sede di liquidazione della pensione, sarebba stata rilevante la contribuzione elevata del triennio già perfezionato, e, pertanto, un ulteriore versamento in una classe superiore sarebbe stato del tutto superfluo. Invece, mutato il regime al momento del pensionamento del ricorrente, era diventata inopinatamente determinante per la quantificazione della pensione proprio quella contribuzione volontaria nella classe più bassa.
2. - Nel giudizio si sono costituiti la parte privata e l'I.N.P.S., ed ha, inoltre, spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.
3. - La parte privata ha insistito, sia nell'atto di costituzione, sia nella memoria conclusionale, per la dichiarazione di fondatezza della questione, rilevando, tra l'altro, che la norma censurata ha inciso negativamente su diritti quesiti dell'assicurato, peggiorandone in misura notevole ed in maniera definitiva la posizione previdenziale, ciò che sarebbe, a suo avviso, precluso dai precetti costituzionali in materia, anche secondo i principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1985.
4. - Di opposto tenore è la difesa dell'I.N.P.S., la quale osserva che la modificazione normativa introdotta con la disposizione censurata va valutata nel contesto globale dell'evoluzione dell'ordinamento previdenziale, nel cui ambito ragionevolmente si giustifica tenendo presente da un lato l'intento di collegare più immediatamente la misura del trattamento pensionistico alle ultime contribuzioni, al fine di sopperire alle esigenze di finanziamento del sistema previdenziale e secondo il criterio di solidarietà sociale cui il sistema stesso è improntato; dall'altro lato i miglioramenti di trattamento che gradualmente si sono venuti verificando (es. indicizzazione del tetto pensionistico, perequazione automatica delle pensioni etc...).
5. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la inammissibilità della questione sollevata, alla stregua del rilievo secondo cui nell'ordinanza di rimessione non sarebbero esposti in modo compiuto i motivi di contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Nel merito, la difesa dell'autorità intervenuta ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non fa salva la posizione giuridica del lavoratore il quale, alla data di entrata in vigore della medesima legge, si trovasse ad avere già maturato, nell'ultimo decennio prima del pensionamento, il triennio di migliore retribuzione I.N.P.S., ai sensi dell'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in riferimento agli artt. 3 Cost., per la evidente irrazionalità, e 36 Cost., perché a detto lavoratore viene attribuita una pensione in misura di gran lunga inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto secondo la precedente legge.
2. - Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura sul rilievo dell'omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione del contrasto della norma censurata con i sopra ricordati parametri costituzionali. Dal contesto dell'ordinanza di rimessione si evince, invece, l'esistenza di una motivazione del tutto sufficiente al riguardo.
3. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già affermato (sent. n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale il legislatore può emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale vigente per la materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni, però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971).
Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può, però, ammettersi che detto intervento sia assolutamente discrezionale.
In particolare, non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.
Nella fattispecie il trattamento pensionistico che, in base alla precedente legge, sarebbe spettato al ricorrente, si è irrimediabilmente ridotto di quasi due terzi.
L'operata riduzione è tanto più grave in quanto lo stesso Istituto previdenziale ha provveduto a determinare la quota di contribuzione volontaria, dovuta per legge interamente dal lavoratore, necessaria per raggiungere l'anzianità contributiva richiesta dalla legge allora in vigore per conseguire il diritto al trattamento pensionistico.
La quota di contribuzione volontaria postula la sussistenza di tassativi ed inderogabili requisiti di legge supportati dalla prescritta anzianità assicurativa e contributiva ed è ragguagliata nella misura alla retribuzione settimanale ed alla correlativa classe contributiva assegnata dall'I.N.P.S. in relazione all'entità di tale retribuzione, percepita prima della cessazione dell'attività lavorativa. In conseguenza dell'eventuale versamento di una somma inferiore, il periodo assicurativo si contrae automaticamente in proporzione.
L'inderogabile esigenza giustificatrice della riduzione del trattamento pensionistico ormai prossimo a maturazione, secondo la legge precedente alla modificazione, non può concretarsi nelle ragioni che hanno determinato la riforma legislativa.
Il precedente trattamento pensionistico era, infatti, calcolato sulla base retributiva collocata, nella fattispecie, in epoca non lontana dalla decorrenza della pensione.
Per effetto della legge di modifica si è inserita, invece, la valutazione dell'apporto contributivo oggettivamente dovuto nel sistema a ripartizione, nel quale i contributi assicurativi sono percentualmente commisurati alle retribuzioni collegate con le variazioni dell'indice del costo della vita, sicché il trattamento di pensione liquidato ai lavoratori che maturano il relativo diritto dopo l'entrata in vigore di detta legge, per effetto della maggiore contribuzione versata, è certamente più congruo. Ciò non avviene, invece, per coloro che, pur avendo versato la contribuzione dovuta in base alla legge precedente, dovessero seguire il nuovo sistema.
Sono di ordine secondario le altre ragioni, quali il conseguimento di un gettito fiscale per coprire gli oneri dei trattamenti dovuti anche alle categorie con contribuzione bassa o nulla, secondo il principio solidaristico, nonché l'avvenuta elevazione del tetto pensionabile, l'adeguamento periodico delle pensioni e l'aumento dei trattamenti minimi, in una con le necessità di contenimento della spesa previdenziale: ragioni non idonee a giustificare la decurtazione della pensione in danno di quei lavoratori che hanno versato contributi a loro carico, per l'intero o in parte, nella legittima aspettativa di conseguire un trattamento pensionistico adeguato. Valgono per costoro il principio della garanzia della sicurezza sociale, che è anch'esso di ordine costituzionale (art. 38), oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale e di equità per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire risultati a danno di categorie di lavoratori in genere ed in ispecie di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione.
Pertanto, la questione è fondata nei suddetti sensi, rimanendo assorbito il profilo della violazione dell'art. 36 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI