Sentenza  821/1988 (ECLI:IT:COST:1988:821)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 23/03/1988;    Decisione  del 04/07/1988
Deposito de˙l 14/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/07/1988 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  12085
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 821

SENTENZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in relazione all'art. 8, n. 7, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze), a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 115/1979 e 110/1981, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1986 dal Pretore dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Vella Anna Vincenza ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª s.s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'INADEL dai superstiti (collaterali) di un dipendente che aveva maturato il diritto all'indennità premio di servizio (superstiti non in possesso dei requisiti di legge per vedersi riconosciuta la predetta indennità in forma indiretta), il Pretore dell'Aquila, con ordinanza in data 23 dicembre 1986, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per violazione degli artt. 3 e 37 Cost.

Ha ritenuto il giudice remittente che la norma denunciata, nella parte in cui richiede, ai fini dell'erogazione in forma indiretta della predetta indennità, per i fratelli e sorelle dell'iscritto all'INADEL, i requisiti della permanente inabilità a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto medesimo, crei una disparità di trattamento rispetto ai superstiti (collaterali) del dipendente statale (d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, - "Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze" - art. 8, n. 7; legge 29 aprile 1976, n. 177, "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza" - art. 7) per i quali tali requisiti non sono prescritti e che sono destinatari del beneficio anche se abili, occupati e non conviventi.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1987, n. 13.

Non vi sono stati costituzioni né interventi.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore dell'Aquila dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, così come integrato e modificato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 115/79 e n. 110/81, nella parte in cui include, tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, i soli fratelli e sorelle inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., stante la disparità di trattamento che si verifica con le stesse categorie di superstiti di dipendenti dello Stato (d.P.R. n. 1034/84, art. 8, n. 7, e legge n. 177/1976, art. 7) che hanno diritto all'indennità di buonuscita nella forma indiretta solamente per la loro qualità di fratello o sorella dell'iscritto deceduto, anche se abili ed occupati e non conviventi.

2. - La questione è fondata.

Come questa Corte ha di recente affermato (sent. n. 763/88), la disciplina legislativa dell'indennità premio di servizio, che in varie altre sentenze (nn. 46/83, 115/79, 110/81) è stata ritenuta, nella struttura e nelle finalità analoga all'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti dello Stato dall'ENPAS, ha subito una radicale modifica.

È stato disposto che, in deroga agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 152/68, l'indennità de qua è dovuta in relazione agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della sua misura al personale iscritto all'Istituto da almeno un anno al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata ed indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione, sia a favore dei dipendenti che a favore dei loro superstiti, senza alcuna condizione o limitazione, così come avviene per i dipendenti statali (artt. 6, legge n. 29/79, e 22, legge n. 440/87, di conversione del d.-l. 352/87). Sicché, in buona sostanza, le due indennità (premio di servizio e buonuscita) risultano ormai completamente equiparate.

Pertanto, non trovano più razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettavano, in parte qua, ad un differente trattamento, tanto più che questa Corte più volte aveva segnalato al legislatore la necessità di dettare una disciplina delle indennità di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali.

E proprio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione sollevata va accolta, rimanendo assorbita la censura prospettata in riferimento all'art. 37 Cost., peraltro non motivata dal giudice remittente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI