Sentenza  81/1988 (ECLI:IT:COST:1988:81)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 14/10/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 26/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  10257
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 81

SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 524 (Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti), promosso con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1981 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile vertente tra Iannessa Clara e la S.p.A. Esattorie Vacanti, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 11 novembre 1981, il Tribunale di Sulmona, adito in sede di gravame avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva negato il diritto di Iannessa Clara, già dipendente dalla Ditta Gasbarro (che gestiva il servizio esattoriale di Introdacqua) ed ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1974, di essere confermata nel suo posto di lavoro dalla S.p.A. S.E.V., succeduta alla menzionata ditta nella gestione esattoriale, dichiarata vacante ai sensi della legge 4 agosto 1977 n. 524, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, di tale legge.

Ha osservato che la norma censurata, nel garantire al personale dipendente dalla cessata gestione esattoriale il diritto alla conservazione del posto di lavoro presso il nuovo gestore, lo subordina alle condizioni dell'attualità del rapporto alla data del 31 dicembre 1974 e dell'iscrizione del personale stesso, nei tre mesi antecedenti, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. La norma, cioè, esclude tale diritto nei casi in cui, pur essendosi il rapporto di lavoro continuativamente svolto fino alla data suddetta per almeno tre mesi, non vi sia stata iscrizione del dipendente al menzionato fondo di previdenza, per non avere il datore di lavoro provveduto a regolare la posizione contributiva del dipendente medesimo.

In tal guisa, ad avviso del giudice a quo, si determina un'irrazionale disparità di trattamento fra il personale che per fatto omissivo di terzi si trovi nell'esposta condizione preclusiva del diritto alla conservazione del posto di lavoro e quello nei cui confronti il datore di lavoro abbia assolto ai propri obblighi contributivi.

La rilevanza della questione viene affermata osservandosi che nella specie la pretesa della lavoratrice è stata disconosciuta, con la sentenza impugnata, proprio a cagione del difetto del requisito dell'iscrizione al fondo esattoriale nei tre mesi antecedenti il 31 dicembre 1974, pur in presenza di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro durante tale periodo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha sollecitato la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato in diritto

1. - La questione è infondata a seguito della interpretazione logica e sistematica della norma censurata.

2. - Il legislatore, prescrivendo, ai fini della conferma, il requisito (previsto anche dall'art. 140 del T.U. delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858) dell'iscrizione al fondo da almeno tre mesi, ha inteso solo far riferimento ad uno strumento probatorio della reale instaurazione del presupposto sostanziale, costituito dal rapporto di lavoro, al fine di prevenire fenomeni di fittizia e fraudolenta creazione del presupposto stesso. Ciò, tuttavia, non infirma la considerazione che proprio l'effettiva preesistenza di un rapporto di lavoro costituisca la causa valutata dal legislatore come determinante per la tutela della continuità dell'occupazione del dipendente, rappresentando la posizione previdenziale di questi un mero riflesso di tale presupposto sostanziale.

La norma considerata, pertanto, non esclude di per sé il diritto alla conferma quando, anche e sopratutto in sede giudiziaria, venga accertato che il rapporto di lavoro effettivamente sussisteva alla data del 31 dicembre 1974 con i prescritti requisiti di durata (sebbene l'iscrizione obbligatoria al fondo sia mancata per inadempimento del datore di lavoro o per altre evenienze) e si possa provvedere alla necessaria regolarizzazione contributiva.

Alla stregua di tale interpretazione, va conseguentemente esclusa l'ipotizzata disparità di trattamento e la questione esaminata va dichiarata infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 524, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Sulmona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI