Sentenza  801/1988 (ECLI:IT:COST:1988:801)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 22/06/1988;    Decisione  del 04/07/1988
Deposito de˙l 14/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/07/1988 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  12724
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 801

SENTENZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 16 gennaio 1988, depositato in Cancelleria il 29 gennaio successivo, ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1988 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 28 ottobre 1987, n. 39 dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti, con la quale è stato approvato il rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986;

Udito nella Camera di Consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 16 gennaio 1988 e depositato il successivo 29 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione contro la Regione Trentino Alto Adige a seguito della pubblicazione, avvenuta nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige 17 novembre 1987 n. 51, della deliberazione 28 ottobre 1987 n. 39 dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti con la quale è stato approvato il rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986.

Lamenta il ricorrente che tale pubblicazione sia avvenuta senza previa comunicazione al Commissario del Governo e senza promulgazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Considerato in diritto

Nelle more del giudizio la Regione Trentino Alto Adige ha comunicato al Commissario del Governo la delibera ricordata e il Presidente della Giunta Regionale, a seguito del procedimento di controllo di cui all'art. 55 dello Statuto regionale, ha promulgato la relativa legge (n. 7 del 4 marzo 1988, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 15 supplemento ordinario n. 2 del 29 marzo 1988).

È quindi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI