Sentenza  80/1988 (ECLI:IT:COST:1988:80)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Udienza Pubblica del 13/10/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 26/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  10254 10255 10256
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 80

SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da Adel Ahmad Mohamed, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da Praticò Antonio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Adel Ahmad Mohamed, interrogato dal Tribunale di Genova ai sensi degli artt. 348- bis e 450- bis del codice di procedura penale, ritrattava le dichiarazioni accusatorie precedentemente rese nei confronti di tale Khafaga e, previo arresto, veniva processato e condannato dal Tribunale di Genova per il reato di autocalunnia commesso in udienza.

Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello.

Il Tribunale di Genova, chiamato a decidere sull'ammissibilità del gravame, denuncia, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non ammette il giudizio di appello contro la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale per reato che, se non fosse stato commesso nel corso di un'udienza davanti al tribunale, avrebbe dovuto essere giudicato dal pretore.

Ricordate le sentenze costituzionali n. 117 del 1973 e n. 62 del 1981, con le quali la Corte ha ritenuto non fondate le medesime questioni, il giudice a quo le ripropone, basandosi sia sul tempo trascorso, che imporrebbe una revisione delle statuizioni allora adottate, sia sugli interventi legislativi, che hanno sottratto al tribunale la cognizione in sede di appello dei reati di competenza del pretore.

Si sostiene, a tale riguardo, che, mentre nel sistema originario del codice, il reato di competenza del pretore veniva giudicato in primo grado dal giudice competente per l'appello, "così che una qualche giustificazione del meccanismo poteva ricavarsi dal fatto che la pronuncia emessa, sia pure in primo grado, da quest'ultimo giudice veniva, in certo qual senso, a dire la parola definitiva in merito essendo stata emanata dal giudice competente a tale funzione", dopo la legge 31 luglio 1984, n. 400, che ha devoluto in ogni caso l'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale alla corte d'appello, l'impossibilità di proporre qualsiasi gravame di merito sarebbe del tutto ingiustificata.

Dal regime previsto dall'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, conseguirebbe, infatti, non soltanto la privazione di un grado di giurisdizione, ma anche il venir meno "della possibilità di ottenere una valutazione da parte di un ufficio giudiziario", il quale, ormai, dopo la riforma del 1984, "appare istituito in maniera esclusiva e completa per il riesame in merito dei provvedimenti"; un ufficio che, a seguito dell'avvenuta concentrazione di tutti i procedimenti in sede di appello nella sua competenza, rappresenta un vero e proprio "giudice naturale di secondo grado", dotato di competenza generale per materia e per territorio.

Di qui lo "stridente caso di illogicità normativa oltre che di trattamento disuguale fra giudizi ugualmente di competenza, in secondo grado, della corte d'appello", derivante dalla persistente possibilità di proporre appello nel caso di procedimento relativo a reato commesso in udienza davanti al tribunale, se appartenente alla sua cognizione. Senza contare che l'impossibilità dell'appello nel caso di reato appartenente alla cognizione del pretore commesso all'udienza del tribunale si può verificare solo in forza "di una scelta discrezionale del pubblico ministero", in tal senso dovendosi interpretare il combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e 436 del codice di procedura penale.

La situazione non differirebbe sostanzialmente dal regime della "competenza prorogata pretorile" e dal regime della "rimessione dei procedimenti" (entrambi dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 88 del 1962), istituti attraverso i quali, a seguito di una scelta discrezionale del pubblico ministero, "il reato commesso in udienza davanti ad un giudice di competenza superiore può essere giudicato da quest'ultimo o meno a seguito soltanto di una valutazione pienamente discrezionale del magistrato titolare dell'azione penale".

In conclusione, dopo l'intervento del legislatore del 1984, l'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale costituirebbe "una anomalia aberrante, non giustificata da nessun principio logico o ragionevole, così da far apparire la norma colpita da un vero e proprio vizio di illegittimità costituzionale".

Il fatto che, nel caso di reato commesso in udienza davanti alla corte d'appello, resterebbe comunque precluso il riesame nel merito, costituisce un'eccezione al normale regime della impugnabilità delle sentenze "dovuta a motivi di impossibilità materiale": un'eccezione che, secondo il giudice a quo, "non sembra possa inficiare il ragionamento sopra svolto relativamente a tutte le altre ipotesi, in cui invece la effettuazione di un giudizio di appello rimane possibile".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44, prima serie speciale, del 10 settembre 1986.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che, richiamandosi alle sentenze costituzionali n. 117 del 1973 e n. 62 del 1981, chiede una pronuncia di manifesta infondatezza per quel che attiene ai profili riferiti agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto i mutamenti legislativi successivamente intervenuti non appaiono in grado di modificare i termini della questione, fermo restando che, per insegnamento della Corte, il principio del doppio grado di giurisdizione non riceve tutela costituzionale. Con riguardo all'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura Generale osserva che, così come prospettata, la questione "attiene alla disciplina non dell'appello, ma del giudizio di primo grado", in quanto la "scelta discrezionale" del pubblico ministero determina la cognizione del reato da parte del tribunale, se l'azione penale viene immediatamente esercitata, ovvero del pretore, se si procede in un tempo successivo: ciò che si verifica per il giudizio di secondo grado è solo un effetto ulteriore ed indiretto della scelta inizialmente operata.

3. - Identiche le questioni sollevate dallo stesso Tribunale di Genova con ordinanza del 30 giugno 1986 nel procedimento penale a carico di Praticò Antonio, anch'egli arrestato in udienza per il delitto di autocalunnia.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58, prima serie speciale, del 10 dicembre 1986.

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, svolgendo deduzioni identiche a quelle formulate in ordine alla prima ordinanza.

Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di rimessione dall'identico contenuto, il che comporta la riunione dei relativi giudizi, il Tribunale di Genova sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non ammette il giudizio di appello contro la sentenza di questo stesso tribunale pronunciata in primo grado relativamente ad un reato che sarebbe stato di competenza del pretore" se non fosse stato commesso nel corso di un'udienza davanti al tribunale: la norma denunciata contrasterebbe con una pluralità di parametri (artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione) variamente considerati e collegati.

2. - Per quanto riguarda la rilevanza delle questioni proposte, il giudice a quo si dà carico di giustificare la particolarità del momento processuale utilizzato per adire la Corte. Le questioni sono state, infatti, sollevate dal Tribunale di Genova dopo aver pronunciato sentenza di condanna, nella fase preordinata (art. 207 del codice di procedura penale) alla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In entrambi i casi di specie, a dolersi della sentenza con il mezzo dell'appello era stato l'imputato ritenuto colpevole di autocalunnia, reato di competenza del pretore, ma giudicato dal tribunale ai sensi dell'art. 435, secondo comma, del codice di procedura penale. Richiamandosi al terzo comma del medesimo articolo, là dove dispone che "quando il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore...la sentenza è soggetta soltanto al ricorso per cassazione", il Procuratore della Repubblica di Genova aveva formalmente richiesto al Tribunale di applicare l'art. 207 e, quindi, di dichiarare inammissibile il gravame dell'imputato. Ma proprio i dubbi sulla legittimità costituzionale della parte dell'art. 435, terzo comma, richiamata dal Pubblico ministero inducevano il Tribunale a differire la decisione sulla richiesta, in quanto, "se la norma fosse illegittima, il proposto appello sarebbe ammissibile in base alle regole generali sull'appellabilità delle sentenze di primo grado pronunciate dal tribunale", con evidenti riflessi in ordine all'applicabilità dell'art. 207.

3. - Così rivendicate, ad un tempo, grazie ad argomentazioni pienamente da condividere, sia, in genere, la legittimazione del giudice penale a sollevare questioni di costituzionalità in una fase, come quella configurata dall'art. 207 del codice di procedura penale, esclusivamente destinata al controllo dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta contro il provvedimento che il giudice stesso ha emanato (con ovvia limitazione, s'intende, alle questioni concernenti la rituale esperibilità del gravame), sia, in ispecie, la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la parte dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale in concreto denunciata, il Tribunale di Genova prospetta sostanzialmente un triplice ordine di questioni. Oggetto ne è sempre tale parte dell'art. 435, mentre diversi sono i parametri costituzionali di volta in volta invocati, facendosi riferimento con la prima agli artt. 3 e 24, con la seconda all'art. 25, con la terza agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Si tratta, peraltro, di questioni che, in linea di massima, come meglio si preciserà più oltre, sono già state tutte affrontate e decise da questa Corte nel senso della non fondatezza (v., in proposito, oltre alle sentenze n. 117 del 1973 e n. 62 del 1981, puntualmente ricordate dalle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 122 del 1963).

4. - Il giudice a quo con apprezzabile scrupolo si dà carico dell'esigenza di riproporre le questioni già esaminate adducendo nuovi argomenti ed indicando nuovi profili. A tal fine, si fa soprattutto leva, da un lato, sulla circostanza del "tempo decorso nel frattempo", senza che si sia provveduto "alla revisione dell'intera disciplina" del giudizio immediato per i reati commessi in udienza, e, dall'altro, sulle modificazioni che hanno coinvolto "altre parti della normativa processuale", con più spiccato riguardo ai mutamenti intervenuti in forza della legge 31 luglio 1984, n. 400, la quale "ha devoluto in ogni caso l'appello contro le sentenze dei pretori e dei tribunali alla corte d'appello, così che il tribunale ha perduto ogni competenza di secondo grado".

5. - Il primo dei due argomenti viene, più in particolare, utilizzato per giustificare il riesame della questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 62 del 1981. Infatti, ad avviso del giudice a quo, il tempo inutilmente trascorso dall'emanazione di tale pronuncia mal si concilierebbe con la "sollecitazione" che, nella parte conclusiva della motivazione di quella sentenza, sarebbe stata rivolta "al legislatore ordinario affinché questi provvedesse alla revisione dell'intera disciplina" processuale dei reati commessi in udienza, onde eliminare la carenza del doppio grado di giurisdizione nei casi contemplati dall'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale.

6. - La questione è manifestamente infondata.

Il profilo indicato come nuovo non incide sui termini del problema. E ciò non tanto perché il rilievo secondo cui la "sollecitazione" della Corte non "ha sortito alcun seguito" potrebbe incontrare, a breve, una smentita negli ormai avanzati sviluppi dei lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale (il punto 44 dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, configura "il giudizio immediato" in modo del tutto inedito, mentre il punto 74 fa cenno ai reati commessi in udienza solo con riguardo alla falsa testimonianza, vietando l'"arresto in udienza del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente'); quanto perché la Corte, una volta escluso che la scarsa ragionevolezza addebitata all'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale sia "tale da conferire consistenza ad una censura di costituzionalità", si era più che altro preoccupata - lo riconoscono, del resto, le stesse ordinanze di rimessione - di "segnalare" al legislatore ordinario come "l'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza sia suscettibile di una opportuna riconsiderazione in sede legislativa", con ciò rivolgendo non un monito, ma semplicemente un invito.

Né va, d'altronde, dimenticato che nello stesso "frattempo" la Corte ha avuto modo di ribadire più volte (sentenze n. 224 del 1983, n. 299 del 1985, n. 200 del 1986) come la salvaguardia del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione non comporti necessariamente la previsione del grado di appello. In ordine, poi, alla denunciata disparità fra la regolamentazione dell'appello nei giudizi ordinari e la regolamentazione dell'appello nei giudizi immediati, è chiaro che la "peculiarità del contesto" in cui questi ultimi si svolgono (sentenza n. 62 del 1981) continua a non poter essere in alcun modo messa in discussione, tanto evidenti sono gli elementi che li caratterizzano.

7. - Per la questione proposta in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non fondata (sia pur solo in termini di non pertinenza del parametro invocato) con la sentenza n. 62 del 1981, l'"argomento nuovo" viene basato su "disposizioni legislative già in vigore al momento" sia di tale decisione sia della precedente sentenza n. 117 del 1973, riguardante in modo più specifico i rapporti tra il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e la predeterminazione della competenza in sede di appello. Il giudice a quo richiama, in particolare, il combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e 436, prima parte, del codice di procedura penale, che, con l'includere fra i limiti all'applicabilità del giudizio immediato la natura del reato od altre gravi ragioni, demanderebbe ad una valutazione discrezionale del pubblico ministero la scelta del rito e la conseguente esperibilità o non esperibilità dell'appello nel caso in cui un reato di competenza pretorile sia commesso all'udienza di un giudice di competenza superiore. La situazione sarebbe "sostanzialmente analoga alle figure della competenza prorogata pretorile e della rimessione dei procedimenti" dal pretore al tribunale, entrambe dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 88 del 1962, perché incompatibili con l'art. 25, primo comma, della Costituzione.

8. - La questione è manifestamente infondata.

L'argomento indicato come nuovo non può dirsi tale, in quanto le disposizioni su cui si basa sono già state oggetto di uno specifico intervento di questa Corte: con la sentenza n. 122 del 1963 è stata, infatti, dichiarata non fondata un'analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, muovendo dal rilievo che l'art. 436, nell'escludere il giudizio immediato "per il motivo della natura del reato o per altri gravi motivi, intende far riferimento a dati idonei ad una valutazione oggettiva". Si tratta, cioè, di dati che obbligano il giudice (e, prima di lui, il pubblico ministero) a portare l'"esame su fatti specifici", così condizionando la scelta del rito "all'accertamento della sussistenza di presupposti di fatto indicati dalla norma, in modo da consentire alle parti di far valere ogni ragione di proprio interesse". Casi, quindi, "diversi" - lo si era espressamente sottolineato nella motivazione - da quelli oggetto della sentenza n. 88 del 1962, caratterizzati, invece, da una delibazione fondata su giudizi di congruenza liberamente discrezionali.

La soluzione dell'attuale questione, anche se proposta, per ovvie ragioni di rilevanza, sotto il profilo delle conseguenze che dal combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e 436 ricadono sull'applicazione dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, non può non adeguarsi alla stessa ratio decidendi della sentenza n.122 del 1963, tanto più nella mancanza di deduzioni in senso contrario diverse da quelle già confutate in tale occasione.

9. - I cambiamenti apportati negli ultimi tempi ad altre parti della normativa processuale e, soprattutto, quelli prodotti dalla legge 31 luglio 1984, n. 400, rappresentano l'argomento nuovo a sostegno della questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non fondata con la sentenza n. 62 del 1981. Riconosce, infatti, il giudice remittente che, prima della legge 31 luglio 1984, n. 400, "una qualche giustificazione del meccanismo" previsto dal terzo comma dell'art. 435 del codice di procedura penale "poteva ricavarsi dal fatto" che, nel caso di reato di competenza pretorile giudicato in primo grado dal tribunale, la pronuncia non appellabile risultava pur sempre emessa "da quello che sarebbe stato naturalmente il giudice d'appello" per i reati di competenza del pretore. Ora, però, la situazione determinatasi ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400 - che, nel sostituire il testo dell'art. 512 del codice di procedura penale, ha demandato alla corte d'appello, per regola generale, oltreché il tradizionale giudizio di secondo grado nei confronti delle sentenze del tribunale, il giudizio di secondo grado nei confronti delle sentenze del pretore - renderebbe del tutto irragionevole l'esclusione dell'appello nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia giudicato dal tribunale perché commesso nel corso di una sua udienza. La "stridente illogicità normativa", anzi "l'anomalia aberrante", insita in una situazione del genere deriverebbe dal mancato adeguamento del sistema a due concomitanti innovazioni di grande portata: quella che ha tolto al tribunale ogni competenza di secondo grado e quella che, correlativamente, è venuta a caratterizzare la corte d'appello come "un vero e proprio giudice naturale di secondo grado".

10. - La questione non è fondata.

L'argomento addotto come nuovo è, questa volta, indiscutibilmente tale, ma, anche se sviluppato con intensità di impegno ed acutezza di osservazioni, non ha forza sufficiente per disattendere le conclusioni raggiunte in passato.

Quanto allo "stridente trattamento disuguale fra giudizi ugualmente di competenza, in secondo grado, della corte d'appello" - nel senso che in caso di "reato commesso in udienza davanti al tribunale e di competenza di tale ufficio" permane la possibilità di appellare, mentre la stessa possibilità viene esclusa in caso di "reato di competenza pretorile giudicato dal tribunale" - la situazione, sotto il profilo dell'appellabilità o no della sentenza di primo grado, non appare sostanzialmente diversa da quella che, prima della riforma del 1984, si registrava (ed oggi ancora si registra) fra il caso di reato commesso in udienza davanti alla corte di assise, ma di competenza di tale ufficio, ed il caso di reato di competenza del pretore (o del tribunale) giudicato dalla corte d'assise, senza che ne fosse stato tratto motivo per dichiarare illegittimo il terzo comma dell'art. 435 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda la lamentata sottrazione del processo a quello che viene definito dal giudice a quo "un vero e proprio giudice naturale di secondo grado" - a parte che la novità assunta a base di tale definizione, cioè il concentrarsi nella corte d'appello del potere di decidere come giudice di secondo grado, si è avverata nel solo ambito dal processo penale - resta ostacolo insuperabile, quale punto fermo della giurisprudenza di questa Corte, il rilievo decisivo che, ai fini perseguiti dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, esplica la precostituzione per legge del giudice competente, certamente non disattesa, né prima né ora, dal terzo comma dell'art. 435. Tanto più, se si considera che una naturalità del giudice distinta dalla precostituzione per legge non avrebbe neppure modo di configurarsi rispetto ad un grado processuale, come quello di appello, non costituzionalmente garantito.

Per ciò che concerne, infine, la "stridente illogicità" intrinseca - addebitata ad un sistema normativo congegnato in termini tali da demandare il giudizio immediato ad un organo che, in caso di giudizio ordinario, non sarebbe competente né in primo né in secondo grado, così da privare al tempo stesso della rispettiva competenza sia il giudice di primo grado (il pretore) sia il giudice di secondo grado (la corte d'appello) - non si può non rilevare come situazioni sostanzialmente analoghe fossero riscontrabili anche all'epoca della sentenza n. 62 del 1981: si pensi al caso di un reato di competenza pretorile commesso all'udienza di una corte di assise oppure all'udienza di una corte d'appello. È pur vero - e su questo insiste particolarmente l'ordinanza di rimessione - che, a differenza del caso per ultimo richiamato, il tribunale non ha ora alcuna competenza quale giudice di appello. Ma si tratta di un aspetto che non riveste importanza decisiva, non solo perché la privazione del grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di legittimità costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore che non discrimini fra le parti, ma anche, e più ancora, perché, in caso di giudizio immediato per reato di competenza pretorile, il tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI