N. 79
SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 23 aprile 1980 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante "Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 maggio 1980, depositato in cancelleria il 20 (successivo) ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980;
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Goffredo Gobbi per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 13 maggio 1980 e depositato il successivo 20 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge regionale indicata in oggetto con la quale è stata disposta un'erogazione di L. 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero per la partecipazione alle consultazioni elettorali.
L'Avvocatura dello Stato richiama le sentenze nn. 39 del 1973 e 90 del 1974 di questa Corte (e l'affermazione in esse contenuta secondo cui le agevolazioni agli elettori che si rechino a votare rientrano nella disciplina dell'esercizio del diritto di elettorato attivo) onde sostenere che la legge impugnata interferisce nella materia elettorale, in quanto applicabile anche nel caso di elezioni politiche, e rende addirittura esplicito l'intento di agire "in supplenza" della legislazione statale, atteso il tenore dell'art. 1 che individua la ratio dell'intervento in favore degli emigrati nell'attesa di analoghe provvidenze da parte dello Stato.
Ma i benefici disposti dalla legge verrebbero ad alterare - si argomenta in ricorso - la parità di tutti i cittadini di fronte all'esercizio del diritto di voto.
Né potrebbe inquadrarsi la legge nell'ambito della competenza regionale in materia di beneficenza pubblica: l'Avvocatura osserva a riguardo che le agevolazioni sono previste prescindendo dal censo o lo stato di bisogno dei beneficiari, ma soltanto in ragione della loro partecipazione alle elezioni.
2. - Il Presidente della Regione Umbria ha depositato memoria premettendo che la legge impugnata si inquadra in un sistema di assistenza agli emigrati delineato e progressivamente perfezionato dalla Regione con le leggi regionali 27 luglio 1973, n. 28, 22 giugno 1979, n. 31 e 2 maggio 1980 n. 40. Osserva in particolare la difesa della Regione che le consultazioni elettorali non rappresentano che un'occasione per attuare interventi di assistenza a favore di cittadini che versano in situazione di particolare svantaggio: la legge sarebbe infatti del tutto estranea alla disciplina dell'esercizio dell'elettorato attivo e si inquadrerebbe viceversa nella competenza regionale in materia di beneficenza, secondo la definizione datane dall'art. 22 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616. Non vi sarebbe conclusivamente identità tra le previsioni della legge impugnata e la fattispecie oggetto della sentenza n. 39 del 1973, nella quale la Corte ebbe a dichiarare illegittima una legge che disponeva il rimborso del biglietto di viaggio a favore dei lavoratori pugliesi emigrati. Attraverso l'erogazione disposta con la denunciata normativa la Regione Umbria si propone infatti di compensare il mancato guadagno degli emigrati.
Considerato in diritto
1. - La legge impugnata enuncia programmaticamente, all'art. 1, la finalità di agevolare a favore dei cittadini emigrati all'estero l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 Cost. sino al momento in cui non verranno disposte dallo Stato provvidenze specifiche in tal senso.
L'art. 2 consente ai Comuni della Regione di erogare agli emigrati, iscritti in appositi elenchi, la somma di L. 40.000 per la partecipazione alle consultazioni elettorali, politiche, regionali ed amministrative. L'art. 3 individua gli aventi diritto in tutti i votanti residenti all'estero. L'art. 4 definisce, infine, il meccanismo di rimborso agli enti locali eroganti da parte della Giunta regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prospettato la violazione dell'art. 117 Cost. per l'interferenza in una sfera riservata alla competenza statale quale è la disciplina dell'esercizio del diritto al voto, lamentando altresì che l'intervento regionale abbia determinato una disparità di trattamento tra gli elettori umbri e quelli delle altre regioni.
La difesa della Regione si fonda essenzialmente sull'assunto per cui la legge in argomento rientrerebbe nella materia - di sicura competenza regionale - dell'assistenza e della beneficenza.
2. - La questione è fondata.
La Corte, con la sentenza n. 39 del 1973, ha già avuto occasione di affermare come soltanto lo Stato sia legittimato a provvedere in materia di disciplina delle forme e dei limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo.
Va qui ribadito il principio secondo il quale deve essere assicurata un'assoluta parità di trattamento dei cittadini allorché essi esprimono il voto in ragione della delicatezza ed importanza di tale momento di esercizio della sovranità popolare. È conseguentemente escluso che la Regione possa, anche in via integrativa e sia pure con un intervento "in melius", modificare le condizioni di svolgimento delle consultazioni politiche, come appunto si verifica in concreto attraverso le provvidenze stabilite dalla legge impugnata. La ratio di quest'ultima è del resto resa esplicita testualmente, mentre la totale mancanza di un titolo di individuazione dei beneficiari diverso dalla qualità di emigranti-elettori, non consente di inserire la legge nella materia dell'assistenza e della beneficenza, sia pure nella più ampia accezione conferita a tale espressione dall'art. 22 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Limitatamente all'ipotesi di elezioni politiche va quindi affermato il contrasto della legge impugnata con gli artt. 117 e 3 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l. reg. Umbria approvata il 17 marzo 1980 e riapprovata il 23 aprile 1980 ("Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali") nella parte in cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati in occasione della loro partecipazione alle elezioni politiche.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI