Ordinanza 788/1988 (ECLI:IT:COST:1988:788)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 09/06/1988;    Decisione  del 22/06/1988
Deposito de˙l 07/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 13/07/1988 n.28
Norme impugnate:  
Massime:  13853
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 788

ORDINANZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Bocchetti Antonio, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.12, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 21 settembre 1987 il Pretore di Firenze sollevava, con riferimento all'art.3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non dispone l'applicabilità di sanzioni sostitutive ai reati puniti con sola pena pecuniaria;

Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza di questa Corte n.148 del 1984, e con numerose successive ordinanze, fra cui da ultimo l'ordinanza n. 533 del 1987;

che nessun nuovo argomento è segnalato dall'ordinanza del giudice rimettente, il quale, anzi, non fa nessun riferimento né alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, né a quella di questa Corte;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile come tutte le precedenti analoghe e per le stesse ragioni;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 (Riforma del sistema penale), sollevata dal Pretore di Firenze con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI