Sentenza  778/1988 (ECLI:IT:COST:1988:778)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Camera di Consiglio del 09/06/1988;    Decisione  del 22/06/1988
Deposito de˙l 07/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 13/07/1988 n.28
Norme impugnate:  
Massime:  13198 13199
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 778

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Carollo Egidio e la s.p.a. G. Pozzani, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1ª s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Carollo Egidio contro la s.p.a. Pozzani, in persona dell'amministratore straordinario nominato ai sensi della legge 3 aprile 1979 n. 95, avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, a norma dell'art. 2103 cod. civ., per esercizio di fatto di mansioni dirigenziali, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 23 settembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), richiamati dalla legge citata per il caso di amministrazione straordinaria, nella parte in cui dispongono l'attrazione nella competenza del tribunale preposto alle procedure concorsuali di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro.

Secondo il giudice a quo, per tali controversie la legge 11 agosto 1973 n. 533 ha introdotto strumenti processuali nuovi, speciali, rapidi, duttili e particolarmente agili, che mal si conciliano con le norme della vetusta legge fallimentare, la cui applicazione, incidendo sulla stessa tutela sostanziale dei diritti fatti valere, finisce col vulnerare l'art. 25 Cost. Le norme denunziate sarebbero altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto lo spostamento della competenza del giudice del lavoro al tribunale determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento tra il prestatore di lavoro creditore di un datore in bonis e il dipendente di un imprenditore sottoposto a procedura concorsuale.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Premesso che già questa Corte, con sentenza n. 139 del 1981, ha ritenuto giustificata l'applicazione della vis attractiva della competenza del tribunale fallimentare anche alle azioni relative a rapporti di lavoro, l'Avvocatura osserva che l'irrazionalità delle norme denunziate non sussiste nemmeno nella controversia che ha dato origine all'incidente in esame, la quale non ha per oggetto un credito del lavoratore, bensì verte su una pretesa (riconoscimento della qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte) non incidente direttamente in area patrimoniale. Comunque "la conciliazione delle contrastanti esigenze - quelle della concentrazione delle controversie fallimentari in un unico organo e quelle proprie delle controversie di lavoro, con la competenza per materia e con il rito speciale ad esse connesse - costituisce un problema di politica legislativa per il quale non sono ravvisabili vincoli costituzionali, e che può essere risolto in vario modo, con scelte riservate al legislatore e alla sua discrezionalità".

L'Avvocatura contesta inoltre la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., considerato che "il lavoratore che abbia una pretesa da far valere nei confronti di un imprenditore soggetto a una procedura concorsuale versa in una situazione obiettivamente diversa da quella del lavoratore dipendente da un imprenditore in bonis".

Quanto alle altre norme della legge fallimentare, denunziate dal giudice a quo oltre all'art. 24, si fa osservare che per gli artt. 52 e 98 "la rimessione alla Corte appare non motivata", e per l'art. 207 "deve essersi trattato di un lapsus".

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 della legge fallimentare, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., è stata sollevata dal giudice a quo sulla base di una interpretazione della prima delle norme denunziate non conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

La vis attractiva attribuita dall'art. 24 l. fall. alla competenza del tribunale fallimentare, anche per le azioni relative a rapporti di lavoro, è strumentale rispetto al principio dell'art. 52, secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e ogni credito deve essere accertato nei modi stabiliti dalle norme speciali delle procedure concorsuali. Pertanto la portata dell'art. 24 non va al di là di questa precisa finalità, come indica la lettera stessa della legge, a tenore della quale l'attrazione al tribunale fallimentare opera solo rispetto alle azioni che derivano dal fallimento. Tali sono le azioni che hanno nel fallimento la loro origine e il loro fondamento come causa determinante o che da questo sono modificate sostanzialmente quanto al loro esercizio, dovendo trovare il loro svolgimento nella procedura fallimentare per assicurare l'unità dell'esecuzione concorsuale e la par condicio creditorum.

A questa stregua è stata esclusa l'efficacia attrattiva della competenza del tribunale fallimentare per le azioni di impugnativa dei licenziamenti individuali rivolte a ottenere una sentenza costitutiva (invalidazione del licenziamento e ordine di reintegrazione nel posto di lavoro), come tale non comportante direttamente anche l'accertamento del diritto di credito del lavoratore per il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento illegittimo e la conseguente condanna al pagamento.

2. - Il medesimo criterio vale a escludere l'attrazione nel foro fallimentare della controversia di cui il giudice a quo è stato investito da un dipendente dell'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria allo scopo di ottenere una sentenza di accertamento della spettanza della qualifica di dirigente in corrispondenza alle mansioni effettivamente svolte. Anche le controversie di questo tipo non hanno nel fallimento la loro causa determinante, né incidono direttamente nella procedura concorsuale, la quale esige soltanto, ai fini della par condicio dei creditori mediante l'unitaria esecuzione sul patrimonio del fallito, che in essa siano fatte valere le conseguenze patrimoniali (crediti per differenze di retribuzione arretrate) della sentenza. Rispetto a tali controversie di lavoro, come a quelle sui licenziamenti individuali, la regola dell'art. 24 l. fall. non può operare, perché le scardinerebbe dal nuovo ordinamento del processo del lavoro sostituendo, tra l'altro, alla competenza funzionale del pretore in primo grado e del tribunale in secondo grado rispettivamente quella del tribunale e della corte d'appello.

Se il giudice a quo si fosse uniformato a questa giurisprudenza consolidata, avrebbe potuto respingere l'eccezione di incompetenza per materia opposta dalla società convenuta senza bisogno di sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 24 l. fall., la cui legittimità, nei termini dell'interpretazione sopra esposta, è già stata riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 139 del 1981.

3. - Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale anche degli artt. 52, 98 e 207 della legge fallimentare non sono adeguatamente motivate dal giudice remittente, e pertanto devono essere dichiarate inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., sollevata dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevate dal Pretore di Vicenza con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI