Sentenza  777/1988 (ECLI:IT:COST:1988:777)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Camera di Consiglio del 09/06/1988;    Decisione  del 22/06/1988
Deposito de˙l 07/07/1988;    Pubblicazione in G. U. 13/07/1988 n.28
Norme impugnate:  
Massime:  13197
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 777

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) come modificato con legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra LANINI Ginetta e il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Lanini Ginetta contro il Ministero della difesa per ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla morte del marito divorziato, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui subordina il diritto del coniuge divorziato superstite alla titolarità di assegno ai sensi dell'art. 5.

La norma denunziata è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché, discostandosi dalla norma precedente, nel testo stabilito dalla legge 1° agosto 1978 n, 436, discrimina il coniuge che abbia chiesto e ottenuto l'assegno nel processo di dovorzio rispetto al coniuge al quale la sentenza di divorzio non abbia concesso l'assegno e che successivamente venga a trovarsi nelle condizioni per ottenerlo. In secondo luogo, perché dispone una differenza ingiustificata di trattamento anche nella seconda ipotesi, a seconda che le condizioni economiche del coniuge divorziato si siano modificate mentre l'ex coniuge obbligato a somministrare l'assegno era in vita oppure dopo la sua morte. Nell'un caso, infatti, a norma del primo comma dell'art. 9, rimasto immutato, l'ex coniuge può ottenere una sentenza che gli riconosce il diritto all'assegno, al quale si sostituisce, alla morte dell'obbligato, il diritto alla pensione di riversibilità, mentre tale possibilità è esclusa nell'altro caso.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

L'interveniente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, "dal momento che in nessun caso il Tribunale potrebbe pronunziarsi sulla spettanza del trattamento pensionistico, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti".

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione prendendo le mosse dalla sentenza n. 169 del 1986 di questa Corte, la quale ha posto in luce come la pensione di riversibilità, in quanto si configura come prosecuzione del trattamento pensionistico diretto goduto dal dante causa, presuppone che i superstiti aventi diritto fruissero già, indirettamente, di tale trattamento quale mezzo di sopperimento delle loro esigenze di vita. Di tale principio la norma censurata costituisce puntuale e corretta applicazione, mentre ispirata a criteri meramente equitativi era l'interpretazione della norma precedente cui fa riferimento il giudice remittente. Quando, come nel caso in esame, il coniuge divorziato superstite non era nel godimento di alcun assegno, non si verifica quell'indiretta fruizione che giustificherebbe l'attribuzione del trattamento di riversibilità.

Considerato in diritto

1. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, poiché nella specie l'ex coniuge defunto godeva di una pensione a carico dello Stato, la spettanza al coniuge divorziato superstite del trattamento di riversibilità previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, sarebbe materia di giurisdizione della Corte dei Conti; pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze dovrebbe essere dichiarata inammissibile per l'irrilevanza della stessa, che emergerebbe dal difetto di giurisdizione del giudice a quo.

L'eccezione va respinta, sia perché oggetto del giudizio principale non sono i requisiti del diritto a pensione del dante causa e/o l'ammontare di essa, bensì il diritto alla pensione di riversibilità del coniuge divorziato che non godeva già di assegno divorzile, onde non pare contestabile l'appartenenza della controversia alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; sia, comunque, perché il preteso difetto di giurisdizione non ha il carattere di evidenza, in ragione del quale soltanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 346 del 1987, ord. n. 100 del 1988), potrebbe essere esclusa la rilevanza dell'incidente di costituzionalità.

2. - Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice a quo ha ravvisato una violazione dell'art. 3 Cost. assumendo come dato di comparazione il trattamento dell'ex del coniuge non titolare di assegno divorzile in base al testo precedente della norma in esame, così come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, senza valutare adeguatamente la radicale modificazione della natura e dei presupposti dell'attribuzione patrimoniale al divorziato portata dalla novella del 1987.

La norma anteriore (formulata dalla legge n. 436 del 1978) prevedeva che, "se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge divorziato". Tale attribuzione era intesa dalla Cassazione "come diritto non già alla pensione di riversibilità, ma come diritto autonomo, di natura non previdenziale, che partecipa della natura propria dell'assegno di divorzio", come tale non necessariamente legato ai presupposti tipici del trattamento di riversibilità. Perciò questa giurisprudenza riteneva che, ove fosse sopravvenuto uno stato di bisogno, l'attribuzione potesse essere chiesta anche dall'ex coniuge che non fosse già beneficiario di assegno di divorzio in forza della sentenza di scioglimento del matrimonio o di una sentenza successiva pronunziata contro il de cuius: opinione avallata in linea esegetica, non senza qualche forzatura, sia interpretando la qualifica di "obbligato alla somministrazione dell'assegno" nel senso di "soggetto obbligato in astratto e non necessariamente in concreto e per il passato", sia argomentando a contrario dall'art. 9-bis, primo comma, che invece subordina il diritto a un assegno alimentare a carico degli eredi alla condizione che sia stato riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio.

Il nuovo testo dell'art. 9, secondo comma, introdotto dalla legge n. 74 del 1987, ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di riversibilità, dilatando l'ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale al divorziato, da un lato, ha acquistato carattere di automaticità e non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa nell' an e nel quantum alla discrezionalità del tribunale, ma, dall'altro lato, viene assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto anteriormente alla sentenza di divorzio.

Da tale condizione non si può prescindere, posto che carattere essenziale del trattamento di riversibilità è quello di "realizzare una garanzia di continuità del sostentamento al superstite" (cfr. Corte cost. n. 7 del 1980 e n. 286 del 1987), così che si impone indefettibilmente il requisito della vivenza a carico.

3. - Non si può dire che la nuova disciplina rappresenti un arretramento rispetto a quella precedente, come sostiene il giudice a quo, ripetendo una critica minoritaria già avanzata al Senato nel corso del dibattito assembleare sul disegno di legge che ha promosso la riforma del 1987. Essa costituisce un nuovo istituto, essenzialmente diverso, che il legislatore ha prescelto allo scopo di eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida. Questa norma, pertanto, e l'interpretazione che la giurisprudenza ne aveva dato non possono essere assunte come termine di comparazione per valutare la giustificatezza della diversità di trattamento dell'ex coniuge superstite a seconda che sia o no titolare dell'assegno di divorzio.

La valutazione deve procedere con riferimento esclusivo alla configurazione del trattamento di riversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa, e quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono connaturati. Alla stregua di questo dato di comparazione, l'esclusione del diritto alla pensione di riversibilità, quando l'ex coniuge superstite non sia "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5", ha un fondamento razionale che la mette al riparo da censure dal punto di vista del principio di eguaglianza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI