Ordinanza 762/1988 (ECLI:IT:COST:1988:762)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Camera di Consiglio del 20/04/1988;    Decisione  del 20/06/1988
Deposito de˙l 30/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/07/1988 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  13983
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 762

ORDINANZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dal TAR del Lazio sul ricorso proposto da Pastore Giuseppe contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non includono gli I.S.E.F. nella sfera di applicazione della introdotta riforma universitaria e, in particolare, non prevedono la possibilità di sistemazione in ruolo del personale insegnante prestante servizio presso i detti Istituti;

Considerato che questa Corte, con sentenza 2 febbraio 1988 n. 125, ha dichiarato la questione inammissibile, spettando alle valutazioni politiche del legislatore la scelta relativa all'eventuale estensione della disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria alle varie categorie di insegnanti riconducibili nella sfera dell'istruzione superiore;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI