Sentenza  739/1988 (ECLI:IT:COST:1988:739)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Udienza Pubblica del 22/03/1988;    Decisione  del 20/06/1988
Deposito de˙l 30/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/07/1988 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  13267
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 739

SENTENZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 25 gennaio successivo ed iscritto al n.1 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del protocollo d'amicizia e collaborazione stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione francese della Franca Contea.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 6 gennaio 1983, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Valle d'Aosta in relazione al "protocollo di amicizia e collaborazione" (e relativi allegati) stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 fra la stessa Regione e la Regione francese della Franca Contea.

Il ricorrente espone come, a seguito di una notizia pubblicata dalla stampa francese e di una conseguente richiesta di chiarimenti da parte della Presidenza del Consiglio, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta avesse trasmesso - con nota pervenuta l'8 novembre 1982 - il testo del "protocollo di amicizia" di cui è causa con, allegati, un resoconto sommario dei colloqui ufficiali delle due delegazioni regionali ed il testo di un appello indirizzato a tutte le collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo.

Tali atti prevedono, tra l'altro: a) la costituzione di un organo comune nominato "Comitato di coordinamento", con il compito di sviluppare e concretizzare le relazioni tra le due Regioni; b) la costituzione di tre gruppi di lavoro misti per l'adozione di iniziative comuni nei settori dell'"economia-agricoltura", della "cultura-istruzione" e del "turismo-assetto del territorio"; c) la possibilità di verificare sul posto le iniziative intraprese dalla Valle d'Aosta per la difesa e la valorizzazione della lingua francese e del bilinguismo; d) la sottoscrizione di un appello rivolto alle collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo al fine di chiedere la riduzione degli armamenti nucleari e convenzionali, la riconversione delle forze armate, il rispetto del diritto nelle relazioni tra gli Stati.

2. - Il Presidente del Consiglio ritiene che tali accordi siano tali da configurare "una iniziativa assunta dalla Regione in materia di rapporti internazionali, in ordine ai quali sussiste una attribuzione di competenza esclusiva agli organi dello Stato sovrano" e conseguemente contesta, nei confronti degli stessi, la violazione degli artt. 1, 5, 80, 87, 115, 117 della Costituzione. Il ricorrente deduce altresì la lesione di varie norme di legge ordinaria in tema di trasferimento delle funzioni regionali e, in particolare, dell'art. 17 l. 16 maggio 1970, n. 281, dell'art. 3 l. 22 luglio 1975 n. 382 e dell'art. 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, cui vanno aggiunte le più recenti norme adottate in sede di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), dove si prevede una riserva statale per le funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, con la sola possibilità per la Regione di svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di propria competenza "previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 2, 2°).

Il ricorrente richiama, infine, gli indirizzi impartiti alle Regioni, ordinarie e speciali, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, dove si prevede tra l'altro che "le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese o altri atti formali, a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni afferenti alla politica nazionale" (punto 1 f).

Alla luce di tali principi il Presidente del Consiglio chiede l'annullamento del protocollo di cui è causa, dal momento che lo stesso "risolvendosi in un accordo con ente di soggetto internazionale altro dall'Italia e sviluppando direttive di politica estera, viola l'esclusiva competenza attribuita allo Stato sovrano in materia".

3. - La Regione Autonoma della Valle d'Aosta non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in relazione al "protocollo di amicizia" stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra la stessa Regione e la Regione francese della Franca Contea, deducendo la violazione di varie norme, costituzionali e ordinarie, poste a tutela della riserva statale in tema di politica estera e rapporti internazionali (artt. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost.; artt. 17 l. 16 maggio 1970 n. 281, 3 l. 22 luglio 1975 n. 382, 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; art. 2 D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182).

2. - Il ricorso è fondato.

L'art. 2, primo e secondo comma del D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta" - applicando alla sfera di questa Regione il principio già enunciato nell'art. 4 del D.P.R. n. 616 del 1977 - ha riservato allo Stato "le funzioni, anche nelle materie trasferite e delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza", riconoscendo alla Regione la possibilità, "previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri", di svolgere all'estero "attività promozionali relative alle materie di sua competenza".

Ma già in precedenza, con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 1980 - atto operante anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (cfr. punto 1 h) di tale decreto) - era stato precisato che "le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese od altri atti formali, a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni afferenti alla politica nazionale".

In concreto si potrebbe dubitare in ordine alla corretta qualificazione del "protocollo di amicizia" di cui è causa e cioè se tale protocollo si debba inquadrare entro la categoria degli "accordi, intese od altri atti formali" vietati alle Regioni, in quanto suscettibili di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato, ovvero entro quelle "attività di mero rilievo internazionale" che, ad avviso di questa Corte (cfr. sent. 179 del 1987) devono ritenersi ad esse consentite in quanto estranee ai rapporti di diritto internazionale in senso proprio.

Resta, peraltro, pur sempre certo il fatto che, nella specie, la Regione Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attività incidente nella sfera internazionale senza offrire alcuna preventiva informazione alla Presidenza del Consiglio ai fini dell'ottenimento del "previo assenso" che questa Corte - nella già ricordata sentenza n. 179 del 1987 (punto 8 della motivazione) - ha ritenuto comunque indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle "attività di mero rilievo internazionale", in relazione all'esigenza di un controllo preventivo sulla loro conformità agli indirizzi di politica internazionale dello Stato.

Il difetto di questo presupposto rende, per ciò solo, illegittimo il comportamento tenuto dalla Regione Valle d'Aosta nella stipula del protocollo di cui è causa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il potere di stipulare, senza il previo assenso dello Stato, il "protocollo di amicizia" con la Regione francese della Franca Contea, firmato ad Aosta il 4 settembre 1982 e annulla, di conseguenza, il suddetto protocollo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI