N. 738
SENTENZA 20-30 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 4 febbraio 1982, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza n.6830/1981/R.G. del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste relativa alla esibizione di documentazione e delibere della Regione.
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 4 febbraio 1982 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'ordinanza n. 6830/81 del 3 dicembre 1981 con cui il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ordinava all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 342 c.p.p., l'esibizione: a) delle delibere relative alla regolamentazione dei viaggi all'estero delle Commissioni consiliari; b) della documentazione amministrativa e contabile concernente i viaggi di studio all'estero effettuati nella IV legislatura; c) dell'elenco dei consiglieri che avevano partecipato a tali viaggi, nonché dell'ammontare delle spese assunte dal Consiglio regionale per ognuno di essi in relazione ai suddetti viaggi.
Ad avviso della ricorrente tale ordine di esibizione, violando l'art.16, 2° co., dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - che garantisce la insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - invaderebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata alla Regione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.
In prossimità dell'udienza la Regione ricorrente ha depositato memoria chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - dopo aver ricevuto assicurazione dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordine di esibizione non era diretto ad accertare responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni adottate nell'esercizio delle loro funzioni - ha provveduto ad esibire i documenti richiesti, mentre il procedimento penale cui essi si riferivano si è concluso con decreto di archiviazione in data 13 febbraio 1988.
Considerato in diritto
Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio è stato chiarito dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordinanza emanata ex art. 342 c.p.p., non essendo diretta ad incidere sull'immunità garantita ai consiglieri regionali dall'art.16, 2° co., della legge Cost. 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), non era in grado di menomare la sfera di attribuzioni della Regione ricorrente, come quest'ultima ha riconosciuto ottemperando all'ordine di esibizione.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI