Sentenza  737/1988 (ECLI:IT:COST:1988:737)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Udienza Pubblica del 22/03/1988;    Decisione  del 20/06/1988
Deposito de˙l 30/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/07/1988 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  13265
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 737

SENTENZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 19 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 31 gennaio successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'Atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1980, n. 200/8661/1/12/507 e della conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria, prot. n. 806178, n. 5719, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale umbra n. 6427 del 18 novembre 1980, recante la partecipazione di un delegato della Regione al Forum sul disarmo indetto dal Comitato olandese per la pace.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri, alla presenza dell'avvocato Francesco D'Onofrio per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, datato 22 novembre 1980 n. 200/8761 ed alla conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719, con la quale, in esecuzione del suddetto telegramma, è stata annullata la delibera della Giunta regionale del 18 novembre 1980 n. 6427 avente ad oggetto la partecipazione di un delegato della Regione al Forum sul disarmo, indetto ad Amsterdam dal Comitato olandese per la pace.

La delibera della Giunta regionale umbra del 18 novembre 1980 era stata adottata nel quadro delle iniziative di promozione e di sostegno della pace, iniziative ripetutamente attivate dalla Regione in Umbria e all'estero, con la costante cooperazione dei rappresentanti regionali e delle autorità statali responsabili della politica estera.

Contrariamente a questi precedenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla detta partecipazione al Forum di Amsterdam, comunicava con il telegramma di cui è causa che vi era la necessità di soprassedere a detta partecipazione "non trattandosi di attività promozionale relativa at materia competenza regionale sensi art. 4 d.P.R. 616/77". La Commissione di controllo sugli atti regionali, a sua volta, annullava la delibera in oggetto, collegando espressamente tale decisione al suddetto telegramma.

A proposito di tali atti la ricorrente rileva che la natura internazionale del Forum in oggetto consisteva esclusivamente nel fatto che esso si teneva in territorio estero e con la partecipazione di persone provenienti da vari Paesi. Il Forum non era comunque destinato ad aprire trattative tra Stati o tra soggetti di diritto internazionale, né comportava assunzioni di responsabilità o vincoli da parte dello Stato. La Regione intendeva, invece, soltanto acquisire elementi di riflessione e di dibattito sul tema della pace al quale essa ha sempre attribuito grande significato.

A sostegno del conflitto la ricorrente rileva la natura di enti politici delle Regioni, in quanto dotate di autonomia costituzionalmente garantita ai sensi degli articoli 5, 114, 115, 117, 118 e 122 Cost. Viene, poi, posto in rilievo come dalla sfera afferente il potere estero dello Stato debbano essere tenute distinte svariate attività che le Regioni possono svolgere al di fuori dei confini nazionali senza incidere su tale potere. Vengono, infine, richiamati precedenti di giurisprudenza costituzionale ed amministrativa dai quali si evincerebbe che non esistono ostacoli di ordine costituzionale allo svolgimento all'estero di attività regionali, fermi restando i limiti connessi alla spettanza esclusiva allo Stato della rappresentanza internazionale dell'ordinamento nella sua unità.

Alla luce delle suddette considerazioni la Regione chiede a questa Corte di voler dichiarare che spetta ad essa Regione la facoltà di inviare delegati ad incontri che si svolgono all'estero sul tema della pace, in modi e forme che non impegnino la personalità internazionale dello Stato, e quindi di annullare il telegramma della Presidenza del Consiglio ed il conseguente provvedimento della Commissione di controllo.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Dopo aver esposto i termini della controversia, l'Avvocatura ritiene il ricorso infondato ed inaccettabile la tesi della ricorrente, secondo cui spetterebbe alle Regioni la rappresentanza politica di tutti gli interessi, orientamenti ed aspirazioni delle rispettive popolazioni.

Anche la semplice partecipazione a convegni del tipo di quello di Amsterdam sarebbe idonea ad interferire con la politica internazionale dello Stato potendo contrastare con gli impegni e le posizioni assunte dal Governo, in particolare nei confronti dei Paesi alleati.

Pertanto - conclude l'Avvocatura - la partecipazione della Regione Umbria al Forum di Amsterdam non avrebbe potuto essere consentita neanche nei limiti posti dall'art. 4 del d.P.R. 612/77.

Considerato in diritto

1. - La Regione Umbria, con il ricorso di cui è causa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per il diniego da questi opposto - prima, mediante il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, del 22 novembre 1980 n. 200.8761 e, poi, mediante la delibera di annullamento della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719 - alla delibera adottata dalla Giunta regionale umbra in data 18 novembre 1980 n. 6427, relativa alla partecipazione di un delegato regionale al Forum promosso ad Amsterdam, per il 22 ed il 23 novembre 1980, dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo.

2. - Il ricorso merita accoglimento.

Nelle more del presente giudizio è sopraggiunta la sentenza di questa Corte n. 179 del 1987, che ha enunciato nuovi princìpi in tema di attività internazionali delle Regioni. In tale pronuncia è stato rilevato, tra l'altro (al punto 7 della motivazione), che è possibile riscontrare nell'ambito della realtà internazionale "alcune attività di vario contenuto congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri, aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il processo culturale o economico, in ambito locale, ovvero infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte".

Attraverso tali attività le Regioni "non pongono in essere veri accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità internazionale dello Stato", ma si limitano a prevedere "lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne unilateralmente la realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali". A giudizio di questa Corte, pertanto, "non sussiste ostacolo alcuno nel nostro sistema costituzionale a riconoscere la legittimità di tali attività, per le quali può essere accolta la denominazione, proposta dalla dottrina, di "attività di mero rilievo internazionale delle Regioni".

3. - Tali princìpi possono essere correttamente adottati anche nel caso in esame, dal momento che la semplice partecipazione di un delegato regionale al Forum internazionale di Amsterdam, indetto dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo, può farsi rientrare tra quelle "attività di mero rilievo internazionale" consentite alle Regioni, in quanto insuscettibili di incidere nei rapporti internazionali o di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato. Né tale partecipazione - date le finalità umanitarie connesse all'incontro e la varietà delle tendenze ivi rappresentate - avrebbe potuto, di per sé, determinare quel "pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese" in cui questa Corte, nella sentenza già ricordata (punto 8 della motivazione), ha ritenuto di dover ravvisare il fondamento di possibili interventi inibitori dello Stato nei confronti delle attività regionali di "mero rilievo internazionale".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato il potere di negare l'assenso alla partecipazione di un delegato della Regione Umbria al Forum di Amsterdam del 22-23 novembre 1980 e conseguentemente annulla il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni n. 200/8761 del 22 novembre 1980 e la delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 5719 del 28 novembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI