Sentenza  735/1988 (ECLI:IT:COST:1988:735)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Udienza Pubblica del 22/03/1988;    Decisione  del 20/06/1988
Deposito de˙l 30/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/07/1988 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  13263
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 735

SENTENZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 1977 riapprovata il 30 dicembre 1977, avente per oggetto: "Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 gennaio 1978, depositato in cancelleria il 24 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 19 gennaio 1978, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della Regione Abruzzo approvata il 29 dicembre 1976 e riapprovata il 30 dicembre 1977, recante "Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione".

Con tale legge è stata prevista la possibilità per la Regione di "integrare, mediante la concessione di contributi, il Fondo Rischi costituito dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione, riunite in forme associative consortili di garanzia fidi, con il concorso finanziario di enti pubblici e di organizzazioni di categoria" (art. 1) e sono state disciplinate sia le modalità per l'erogazione del contributo regionale (artt. 2 e 3), sia gli obblighi che il Consorzio è tenuto ad assumere (art. 4), con uno stanziamento, per le finalità previste dalla legge, di 100 milioni di lire (art. 5).

La costituzionalità di tale disciplina è stata contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al fatto che le provvidenze previste dalla legge impugnata verrebbero ad incidere "nel settore dell'industria, non compreso nell'elencazione dell'art. 117 Cost.", mentre la competenza regionale non potrebbe neppure desumersi dalle disposizioni contenute nel titolo primo dello Statuto regionale, richiamate nella relazione illustrativa "sia perché nel titolo stesso (art. 9, comma 4°) sono indicate soltanto le finalità e gli obiettivi dell'azione regionale, sia perché le disposizioni statutarie vanno interpretate nell'unico senso conforme alla Costituzione, cioè come direttive rivolte alla Amministrazione regionale affinché la sua azione, nell'ambito delle materie di competenza, si armonizzi con le finalità statutarie".

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo per chiedere il rigetto del ricorso.

La Regione, dopo aver richiamato le finalità della legge enunciate nella relazione illustrativa, eccepisce l'infondatezza del vizio di incompetenza prospettato dallo Stato, dal momento che le Regioni dispongono di competenza legislativa e amministrativa in una vasta gamma di settori economici aperti all'attività d'impresa, mentre l'incentivazione all'attività imprenditoriale, specialmente se esercitata in forme associative, viene considerata dalla stessa legislazione statale come uno dei compiti di maggior rilievo assegnati alle Regioni.

A questo proposito la Regione Abruzzo richiama varie norme del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, soffermandosi in particolare sull'art. 109, che ha compreso fra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni ordinarie nelle materie di cui allo stesso decreto "anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato" (comma primo), prevedendo altresì il trasferimento delle "funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito nelle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria".

La difesa regionale conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa, la Presidenza del Consiglio dei ministri contesta, ai sensi dell'art. 117 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina posta con la legge della Regione Abruzzo riapprovata, in seconda lettura, il 30 dicembre 1977, in tema di "Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione".

L'unico motivo di impugnativa addotto viene fondato sul fatto che "le provvidenze previste dalla legge impugnata incidono nel settore dell'industria, non compreso nell'elencazione dell'art. 117 Cost.".

2. - Il ricorso è infondato.

Dopo il rinvio governativo e prima della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale della legge in esame è intervenuto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in tema di trasferimento alle Regioni ordinarie delle funzioni amministrative statali, dove, all'art. 109, è stato puntualmente regolato l'ambito delle attribuzioni regionali in tema di "agevolazioni al credito".

Tale disciplina, nella sua corretta interpretazione, non configura negli interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito una materia a sé, da aggiungere all'elencazione espressa dall'art. 117 Cost., bensì un'attività strumentale che viene a far parte integrante delle varie materie di competenza regionale a contenuto economico (agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli; industria turistica e alberghiera; artigianato; trasporti etc.). Spetta, pertanto, alle Regioni ordinarie il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito, attraverso la prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi, l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negli interessi ecc., purché tali interventi risultino collegati alle materie di competenza regionale, elencate nell'art. 117 Cost. e ulteriormente precisate nel D.P.R. n. 616 del 1977.

La legge impugnata non deroga a tali princìpi, dal momento che si limita a prevedere la concessione di contributi regionali al "Fondo Rischi" costituito tra piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale nei vari settori economici connessi alle materie assegnate alla sfera regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 117 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe nei confronti della legge della Regione Abruzzo approvata in seconda lettura il 30 dicembre 1977 e recante "Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI