N. 734
SENTENZA 20-30 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, sesto comma, 5, quinto comma, 22, penultimo comma e 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 6 ottobre 1977, depositato in cancelleria il 14 ottobre successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 6 ottobre 1977 la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".
L'art. 4, sesto comma, di tale legge prevede che alle riunioni del Comitato tecnico chiamato ad affiancare il CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) possano essere invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i presidenti delle giunte regionali ed i presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano "quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti". Ad avviso della ricorrente questa norma sarebbe in contrasto con l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), dove si prevede non la semplice consultazione, bensì l'intesa tra lo Stato e le Province con speciale autonomia ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate, alle stesse Province, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato "per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali".
Dovrebbe, in secondo luogo, considerarsi illegittimo il disposto dell'art. 5, quinto comma, della stessa legge, dove si prevede l'estensione alle imprese artigiane dei contributi sugli interessi per i finanziamenti a medio termine, previa autorizzazione concessa dal Comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 e dalla Regione. Tale norma, secondo la ricorrente, verrebbe a confliggere con la competenza legislativa esclusiva (e quindi anche amministrativa) assegnata alla Provincia di Bolzano in materia di artigianato dagli artt. 8, n. 9, e 16 dello Statuto, pur potendosi, in questo caso, superare l'incostituzionalità "in via interpretativa", sostituendo il riferimento alla Regione contenuto nella legge impugnata come un richiamo alla Provincia.
In terzo luogo sarebbe viziata da illegittimità costituzionale la norma espressa nel penultimo comma dell'art. 22, nella parte in cui richiama l'eventualità di una delega dello Stato alla Provincia per un settore - quale quello relativo alla mobilità della manodopera - che, ai sensi degli artt. 8 n. 23 e 9 nn. 4 e 5 dello Statuto, dovrebbe spettare alla stessa Provincia come competenza propria.
Infine, anche l'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata verrebbe a contrastare con l'art. 15 dello Statuto, per il fatto di aver escluso l'attribuzione alla Provincia di Bolzano di una quota dei finanziamenti conferiti al "Fondo speciale per la ricerca applicata" di cui alla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, mentre il fondo stesso sarebbe afferente a quegli interventi finanziari "per l'incremento delle attività industriali" che la norma statutaria richiamata affida alla Provincia.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
Nella memoria di costituzione si rileva, in primo luogo, la natura di "norme generali sulla programmazione economica" che andrebbe riconosciuta alle disposizioni contenute nella legge 12 agosto 1977 n. 675, ispirata a "evidenti finalità programmatorie a carattere nazionale, di ristrutturazione e riconversione nel campo produttivo, nonché per la disciplina, nuova nel nostro ordinamento, in materia di mobilità della mano d'opera". Questa natura della legge sarebbe tale da giustificare, ai sensi della prima parte dell'art. 15 dello Statuto speciale, la deroga contenuta nell'art. 4, sesto comma, della legge impugnata al procedimento ordinario previsto dalla stessa norma statutaria per l'utilizzazione delle quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per gli interventi finanziari destinati all'incremento delle attività industriali.
In secondo luogo, la Presidenza del Consiglio ritiene di dover convenire con l'interpretazione avanzata dalla Provincia di Bolzano in ordine all'art. 5, quinto comma, della legge impugnata, "nel senso che la consultazione ivi prevista per la concessione di agevolazioni alle imprese artigiane debba avvenire, invece che con la Regione, con le due Province autonome di Trento e Bolzano che, nei due territori, hanno competenza in materia di artigianato".
Per quanto attiene poi alla materia della "mobilità della mano d'opera" attribuita alla Commissione prevista dall'art. 22 della legge impugnata, questa - ad avviso della Presidenza del Consiglio - non coinciderebbe esattamente con le materie richiamate dallo Statuto nell'art. 8 n. 23 ("costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento"), nell'art. 9 n. 4 ("apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori") e nell'art. 9 n. 5 ("costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento"): di talché risulterebbe pienamente giustificato il richiamo operato dal penultimo comma dell'art. 22 della legge impugnata anche all'istituto della delega per le funzioni proprie dello Stato.
Infine, l'Amministrazione resistente contesta che il "Fondo speciale per la ricerca applicata" possa farsi rientrare nella materia "incremento delle attività produttive" e questo dovrebbe portare a escludere l'applicabilità dell'art. 15 dello Statuto nei confronti dell'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata.
3. - In previsione dell'udienza di discussione la Provincia di Bolzano, con una memoria di costituzione di nuovo difensore, ha ribadito e sviluppato le tesi già enunciate nel ricorso.
Considerato in diritto
1. - La Provincia Autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui è causa, impugna la legge 12 agosto 1977 n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", con riferimento a quattro norme particolari e cioè:
a) all'art. 4, sesto comma, per violazione dell'art. 15 dello Statuto speciale, dal momento che il semplice "invito" del Presidente della Provincia di Bolzano alle riunioni del comitato consultivo previsto dalla norma impugnata sarebbe in contrasto con l'"intesa" tra Stato e Provincia prevista dalla norma statutaria ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato per l'incremento delle attività industriali;
b) all'art. 5, quinto comma, per violazione degli art. 8 n. 9 e 16 dello Statuto speciale, dal momento che la procedura prevista dalla norma impugnata per la concessione dei contributi sugli interessi per finanziamenti a medio termine sarebbe tale da violare la competenza, legislativa e amministrativa, della Provincia;
c) all'art. 22, penultimo comma, per violazione degli artt. 8 e 9 dello Statuto, dal momento che la norma in contestazione, facendo richiamo all'art. 16, terzo comma, dello stesso Statuto, verrebbe impropriamente a configurare come delegate materie spettanti in proprio alla competenza della Provincia;
d) all'art. 29, ultimo comma, per violazione dell'art. 15 dello Statuto, dal momento che la stessa norma, per il fatto di non aver attribuito alle Province - insieme con una quota del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" - anche una quota dal "Fondo speciale per la ricerca applicata", avrebbe indebitamente sottratto alla sfera provinciale la gestione di risorse incluse dallo Statuto tra gli "interventi finanziari per l'incremento della attività industriale" di competenza provinciale.
2. - Il ricorso è infondato.
La legge 12 agosto 1977 n. 675 ha posto, in tema di coordinamento della politica industriale, norme e princìpi innovativi, caratterizzati da particolare rilevanza pratica: istituendo, in seno al CIPE, un Comitato interministeriale (CIPI) dotato di ampi poteri d'indirizzo dell'intero comparto della politica industriale (art. 1); prevedendo particolari procedure di programmazione del settore coordinate con i programmi dei settori economici affini (art. 2); costituendo, presso il Ministero dell'Industria, un "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" (art. 3), affiancato ad altri Fondi ("per la ricerca applicata"; "centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine"; "per la mobilità della manodopera") già esistenti o istituiti dalla stessa legge; stabilendo una serie di agevolazioni finanziarie per le imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione (artt. 3 e seg.); prevedendo, infine, una serie di misure destinate a favorire la mobilità della manodopera ed il contenimento della disoccupazione.
Considerata l'ampiezza ed il rilievo, economico e sociale, delle finalità perseguite attraverso la legge n. 675 del 1977, appare pienamente giustificato l'inquadramento della disciplina posta in tale legge, considerata nel suo complesso, nell'ambito di quelle "norme generali sulla programmazione economica" cui l'art. 15 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riferisce la possibilità di derogare rispetto alla procedura ordinaria di utilizzazione dei fondi stanziati in leggi statali "che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali". In questa ottica - ispirata al perseguimento di un indirizzo di politica nazionale orientato verso un processo di modernizzazione del comparto industriale - si può anche agevolmente spiegare come la deroga al procedimento ordinario (assegnazione di quote di stanziamenti iscritti nel bilancio statale e utilizzazione delle somme assegnate previa "intesa" tra Stato e Provincia) disposta dall'art. 4, sesto comma, della legge 675 del 1977 si colleghi all'esigenza di imputare al CIPI ed al Comitato tecnico presieduto dal Ministro per l'industria (e di cui è chiamato a far parte anche il Segretario generale della programmazione economica) la valutazione della corrispondenza dei progetti delle aziende agli "indirizzi generali" della politica industriale, nonché ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità preventivamente fissati dallo stesso CIPI (cfr. art. 4, quarto comma, della stessa legge).
Sulla scorta di tali considerazioni la norma formulata nell'art. 4, sesto comma, della legge n. 675 non merita, dunque, la censura prospettata dalla Provincia di Bolzano, tanto più ove si consideri che la norma in contestazione garantisce pur sempre la rappresentanza degli interessi provinciali attraverso la partecipazione necessaria alle riunioni del Comitato tecnico dei Presidenti delle Province di Trento e Bolzano "quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti".
3. - Del pari infondata si presenta la censura riferita all'art. 5, quinto comma, della stessa legge. Anche in questo caso il carattere di "norme generali sulla programmazione economica" riferibile alle disposizioni di cui è causa è tale da giustificare, con riferimento ad un settore quale quello relativo al credito artigiano, l'intervento autorizzatorio di un organo statale come il Comitato tecnico di cui all'art. 4, sesto comma, della legge in esame, intervento cui, peraltro, è stato affiancato - secondo la corretta interpretazione della norma accennata alla pag. 3 del ricorso ed accolta dall'Avvocatura dello Stato - quello della stessa Provincia, investita della competenza primaria in materia di artigianato.
4. - Né maggior pregio può assumere il motivo di impugnativa riferito al penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 675. È evidente, infatti, che il richiamo contenuto in tale norma all'art. 16, terzo comma, dello Statuto speciale (cioè alle competenze delegate dallo Stato) non è posto al fine di contraddire o di limitare le competenze proprie della Provincia elencate agli artt. 8, n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale: al contrario, tale richiamo viene correttamente operato soltanto al fine di garantire alle Province di Trento e Bolzano l'esercizio organico delle competenze connesse al settore della "mobilità della manodopera", dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti con quelle elencate nelle norme statutarie appena ricordate.
5. - Infine, anche la censura riferita all'art. 29, ultimo comma, della legge in esame si presenta infondata.
Il "Fondo speciale per la ricerca applicata" fu istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 per sviluppare la ricerca applicata all'industria e per favorire la realizzazione di impianti sperimentali derivanti dalla ricerca: la sua finalità si presenta, pertanto, oggettivamente diversa, anche se strumentalmente collegata, da quella dell'"incremento delle attività industriali" che investe direttamente gli aspetti relativi all'utilizzazione economica di tali attività.
La riserva degli stanziamenti inclusi in tale Fondo alla gestione statale non entra, di conseguenza, in conflitto con l'art. 15 dello Statuto speciale, che imputa alla Provincia la gestione degli "interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 11 agosto 1977, n. 675, con riferimento agli artt. 8 n. 23; 9 nn. 4 e 5; 15 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI