Sentenza  729/1988 (ECLI:IT:COST:1988:729)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Udienza Pubblica del 08/03/1988;    Decisione  del 20/06/1988
Deposito de˙l 30/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/07/1988 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  13160
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 729

SENTENZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 (Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in difesa dei boschi dagli incendi), promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 7 settembre 1984, depositato in cancelleria il 15 settembre successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 7 settembre 1984 la Regione Liguria ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 recante "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi".

Espone la ricorrente che la disposizione denunciata ha inasprito le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle prescrizioni in materia di boschi e terreni montani richiamate dall'art. 10 della legge primo marzo 1975, n. 47 recante "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi". Tale norma aveva attribuito natura contravvenzionale ad ogni infrazione punita con l'ammenda ai sensi degli artt. 24, 26, 54 e 135 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ("Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani").

Per effetto dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le infrazioni venivano depenalizzate riacquistando natura di illeciti amministrativi.

La tutela dei boschi, attesa la sua stretta inerenza alla materia "agricoltura e foreste", inclusa nell'elenco dall'art. 117 Cost., anche a seguito del trasferimento delle relative funzioni amministrative realizzato dall'art. 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è indubbiamente compresa nella sfera di competenza legislativa delle Regioni, cui va riconosciuta la potestà di introdurre sanzioni amministrative per comportamenti trasgressivi di precetti disciplinanti la materia.

La Regione Liguria aveva pertanto predisposto, con la legge regionale 16 aprile 1984, n. 22, una regolamentazione organica della materia forestale, con un generale riordinamento delle sanzioni amministrative per i trasgressori delle norme in materia di tutela delle foreste, sia mediante la introduzione di nuove fattispecie d'illecito, sia mediante un sistematico inasprimento delle pene.

Lamenta la Regione che la legge statale 4 agosto 1984, n. 424, ignorando la competenza regionale, sopravveniva prescrivendo il raddoppio della sanzioni amministrative per le infrazioni richiamate dalla legge n. 47 del 1975. La disposizione censurata, fondata sulla premessa del persistente vigore della legislazione statale in materia, se è idonea, come norma di dettaglio, a produrre effetti nelle Regioni che hanno conservato la regolamentazione statale, astenendosi sino ad ora dal dettare una propria disciplina in una materia enumerata dall'art. 117 Cost., è tuttavia inapplicabile alla Regione Liguria, che ha già provveduto, come detto, ad abrogare le disposizioni ora aggiornate.

Ove si ritenesse nondimeno, osserva la ricorrente, che la legge n. 424 del 1984, omettendo ogni accenno alle competenze regionali, abbia abgrogato la legge ligure, disciplinando il settore non già con la sola prefissione di princìpi, ma individuando esaustivamente le sanzioni relative alla singola fattispecie, essa concreterebbe una violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che l'incontestabile devoluzione della materia alla competenza regionale non preclude allo Stato di dettare norme con valore di princìpio, anche al fine di coordinare ed armonizzare le varie legislazioni regionali, e di supplire alla inerzia di singole Regioni. Restituendo efficacia ad un sistema sanzionatorio di scarsa capacità dissuasiva per la sensibile perdita del potere di acquisto della moneta, il legislatore statale ha determinato la soglia minima di efficacia del sistema.

La disposizione denunciata ha dunque anche valore di norma di princìpio, in quanto diretta ad armonizzare i sistemi sanzionatori delle singole Regioni "nella misura della pena". Ne deriva che la legge statale non pregiudica le normative regionali che abbiano fissato sanzioni non inferiori.

Nella fattispecie, rileva infine l'Avvocatura, la norma denunciata non importa alcun riflesso sul sistema sanzionatorio disegnato dalla Regione Liguria, in quanto di efficacia non minore di quella richiesta dal legislatore statale.

Considerato in diritto

1. - Il ricorso in epigrafe solleva in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 ("Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi") per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

La norma, secondo la regione, non si limita a fissare princìpi, ma individua - sia pure per relationem - sanzioni relative a singole fattispecie in tema di tutela dei boschi, disponendo così in una materia ("agricoltura e foreste") di competenza legislativa delle regioni. Nel caso in esame, la Regione Liguria aveva dettato, con la legge 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale), una disciplina organica della materia.

2. - La questione non è fondata.

Le norme impugnate, racchiuse nell'art. 1 della legge n.424 del 1984, dispongono:

a) al comma primo che le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), ad eccezione delle sanzioni amministrative previste da alcune disposizioni del R.D.L.30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani), sono ulteriormente raddoppiate, "dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" (Modifiche al sistema penale).

b) al comma secondo, che le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della legge n. 47 del 1975, sono quintuplicate.

Le infrazioni previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 del 1975, aventi natura di illecito penale ("...costituiscono reato contravvenzionale... e sono punite con l'ammenda"), erano state depenalizzate per effetto dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981 (quelle previste dall'art. 11 della legge n. 47 del 1975 avevano già, secondo la legge, natura di illecito amministrativo).

Da quanto finora esposto appar chiaro che la normativa denunciata si limita ad aumentare le sanzioni per illeciti amministrativi previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata. Perciò stesso tale normativa mostra di non potersi applicare all'ipotesi che la disciplina statale sia stata derogata da normative regionali, con le quali, nell'esercizio della competenza in tema di agricoltura - radicatasi per effetto dei trasferimenti delle funzioni (cfr., in materia di agricoltura, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e quindi gli artt. 66 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ed estesa alle sanzioni amministrative a seguito della depenalizzazione disposta dalla legge n. 689 del 1981 - le regioni abbiano, come nel caso della Liguria, dettato una disciplina organica.

Se così è, la regione non ha motivo di dolersi di una disciplina che non si applica nel suo territorio, salvo che per le disposizioni di princìpio da essa desumibili, dalle quali, peraltro, secondo la difesa della Presidenza del Consiglio, non si sarebbe discostata la legge forestale regionale n. 22 del 1984, la quale anzi avrebbe apprestato un sistema sanzionatorio di efficacia non minore di quella indicata dal legislatore statale con le norme denunciate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 ("Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi"), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI