N. 719
ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1987 dalla Corte dei Conti, Sezione I giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Del Vecchio Gaetano ed altri, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 - 1ª s.s. dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 30 giugno 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto la predetta norma sottrae alla giurisdizione della stessa Corte dei Conti la materia della responsabilità per la produzione di danno ambientale, devolvendola al giudice ordinario, anche in caso di comportamenti derivanti da violazione degli obblighi di servizio di funzionari e dipendenti pubblici;
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;
che l'ordinanza di rimessione non introduce sostanziali profili di novità della questione, limitandosi ad aggiungere ai parametri costituzionali di riferimento già considerati dalla Corte quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost., i quali, tuttavia, vengono posti in via meramente conseguenziale rispetto alla ritenuta violazione degli artt. 103 e 25, negata con la predetta sentenza n. 641 del 1987;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI