N. 718
ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589 (Proroghe ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); dell'art. 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183 e dell'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e l'Opera Diocesana Assistenza, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 - 1ª s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 (R.O. n. 637 del 1987), ha sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, del d.-l. 5 luglio 1971 n. 429 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; e 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 - in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 - nella parte in cui non prevedono o non determinano il costo del beneficio degli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno e, conseguentemente, non prevedono o non determinano i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa. Trattasi, nel caso di specie, del problema della spettanza o meno degli sgravi suddetti ad una casa di cura che il Tribunale ha ritenuto compresa tra le aziende beneficiarie ritenendo l'attività dell'O.D.A. come tipica d'"impresa" trattandosi di attività economica, prestata dietro corrispettivo, organizzata per la produzione di servizi assimilabili a quelli forniti dalle case di cure;
che nel presente giudizio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri deducendo l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 12 del 1987 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, d.-l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; 1, d.-l. 5 luglio 1971 n. 429 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; 59, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; 1, terzo comma, d.-l. 28 febbraio 1981 n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1981 n. 163 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra citata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); dell'art. 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 e 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI