N. 712
ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (Provvedimenti in materia previdenziali) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Gerosa Giulio ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Gerosa Giulio ed altri e dell'I.N.P.S.nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 14 novembre 1983, corretta nel dispositivo con ordinanza in data 10 marzo 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, della legge 21 dicembre 1978 n. 843;
Considerato che oggetto del dubbio di illegittimità costituzionale è il sistema di adeguamento delle pensioni stabilito dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, quale, per effetto delle censurate disposizioni, risulta applicabile ai titolari di pensioni del tipo liquidate in favore degli attori nel giudizio a quo (Fondo di previdenza per il personale di volo);
che, invero, ad avviso del giudice remittente, detto sistema, prevedendo l'adeguamento solo in parte attraverso un meccanismo proporzionale all'ammontare della pensione ed aggiungendo a questa, per altra parte una quota fissa, indifferente alla misura della pensione medesima, discrimina irrazionalmente i titolari di pensione superiore al minimo, soggette al ripetuto sistema di adeguamento, rispetto ai titolari di trattamenti pari o inferiori al minimo, per i quali opera, invece, il sistema perequativo previsto dall'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975 ed integralmente proporzionale all'ammontare di tale trattamento;
che, in questi termini, la questione risulta già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 12 del 1986 e che l'ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori profili di illegittimità o argomenti che non trovino risposta in tale decisione, non diversamente dalle difese svolte dalla parte privata costituita, sostanzialmente risolventisi in mere note critiche della ratio e del fondamento della decisione stessa;
che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (Provvedimenti in materia previdenziale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI