N. 702
SENTENZA 9-23 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su pegno), e 47 del r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge 10 maggio 1938 - XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento penale a carico di Gullotta Antonino ed altri, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167-bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione della Banca del Monte S. Agata nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Catania, con ordinanza del 17 gennaio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745, e 47 del r.d. 25 maggio 1939 n. 1279, in riferimento all'art. 42, comma 2° Cost.
Le norme impugnate dispongono che il proprietario di cose mobili rubate o smarrite, che siano state da terzi costituite in pegno presso un Monte di credito su pegno, non può ottenerne la restituzione se non mediante rimborso delle somme date in prestito, degli interessi e accessori. Secondo il giudice a quo esse sarebbero prima facie in contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà privata.
2. - Nel giudizio si è costituito il Banco del Monte S. Agata di Catania con atto depositato il settembre 1986, e quindi fuori termine. È invece tempestivamente intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura osserva che le norme impugnate sono una specifica applicazione della disciplina codicistica della circolazione delle cose mobili (art. 1153 cod. civ.), e rientrano tra i limiti della proprietà privata, la cui determinazione è rimessa alla legge dall'art. 42, secondo comma, Cost. in funzione di interessi generali, nella specie rappresentati dalle esigenze di tutela del traffico giuridico.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge n. 745 del 1938 e 47 del r.d. n. 1279 del 1939, sollevata dalla Corte d'appello di Catania, in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost., non è fondata.
Nell'ordinamento del codice civile 1865 le norme denunziate, già stabilite dall'art. 11 della legge 4 maggio 1898 n. 169, e dall'art. 36 del relativo regolamento approvato con r.d. 14 maggio 1899 n. 185, avevano carattere eccezionale, in quanto derogavano, in favore dei Monti di Pietà, alla disciplina generale dell'art. 707 del codice, che escludeva l'applicabilità della regola "possesso vale titolo" alla circolazione delle cose smarrite o rubate. Nell'ordinamento del codice 1942, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso da parte del rivendicante, ed ha ammesso la tutela immediata della buona fede del terzo anche nel caso di provenienza della cosa da furto (salvo l'art. 1154), le norme denunziate sono diventate una applicazione specifica della norma generale dell'art. 1153, terzo comma, cod. civ.
Il Monte di Pietà che, nell'esercizio della sua attività istituzionale di prestito su pegno, riceve in buona fede cose mobili altrui a titolo di garanzia reale, acquista il diritto di pegno e, con esso, le facoltà previste dagli artt. 2794 e 2796 cod. civ. Ne consegue, come appunto dispongono le norme speciali in questione, che spetta al Monte una eccezione dilatoria contro il terzo rivendicante se e in quanto quest'ultimo non offra di "rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori". Tali norme non violano il diritto di proprietà, bensì disciplinano un modo di acquisto del diritto di pegno, il quale per sua natura si costituisce come limite della proprietà.
La nozione "costituzionale" di proprietà comprende pure i diritti reali limitati (cfr. Corte cost. n. 95 del 1966), onde la competenza attribuita alla legge dall'art. 42 Cost. per la determinazione dei modi di acquisto del diritto si estende anche alla costituzione del diritto di pegno.
2. - La massima "possesso vale titolo", proveniente da un'antica tradizione giuridica diffusa nei paesi europei, regola un conflitto tra l'interesse individuale del proprietario alla conservazione del suo diritto e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio mobiliare dando la prevalenza al secondo, e quindi all'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi acquirenti. In questo senso le norme in questione risolvono un problema di ordinamento della proprietà privata assumendo il significato di un vincolo sociale della proprietà, legittimato dallo stesso art. 42, secondo comma, Cost., il quale autorizza la legge a porre limiti alla tutela del diritto del proprietario quando l'utilità sociale lo esiga.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745 ("Ordinamento dei Monti di credito su pegno") e 47 del r.d. 25 maggio 1939 n. 1279 ("Attuazione della legge 10 maggio 1938 n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno"), sollevata dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI