Sentenza  699/1988 (ECLI:IT:COST:1988:699)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 19/04/1988;    Decisione  del 09/06/1988
Deposito de˙l 23/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 29/06/1988 n.26
Norme impugnate:  
Massime:  13189
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 699

SENTENZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia di Trento 18 novembre 1978, n. 47 ("Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento"), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1983 dal Pretore di Pergine Valsugana nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Nord Vetri e la Provincia di Trento, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della s.p.a. Nord Vetri per avere quest'ultima prodotto emissioni in atmosfera non conformi ai limiti di accettabilità richiesti dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978, n. 47, il Pretore di Pergine Valsugana, con ordinanza del 10 dicembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata norma per carenza del potere legislativo della Provincia nella specifica materia e quindi per contrasto con gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Premesso che la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (nella specie, atmosferici) non è espressamente prevista tra le competenze statutarie della Provincia di Trento, il giudice a quo dubita che la potestà legislativa possa derivare per connessione da quella spettante alla Provincia nelle materie, espressamente attribuite, dell'urbanistica e dei lavori pubblici (rispettivamente art. 8 n. 5 e art. 8 n. 17 dello Statuto), ovvero dell'igiene e sanità (art. 9 n. 10 dello Statuto); né alcuna influenza possono avere sulla questione della competenza sia la normativa del titolo V del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la quale, "ridefinendo" la materia solo per le Regioni a statuto ordinario, non può estendersi alla Provincia di Trento, sia la sentenza di questa Corte, n. 225 del 1983, con la quale è stata decisa analoga questione sollevata con riferimento ad una legge di una regione a statuto ordinario.

Inoltre lo stesso giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della legge impugnata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., per la omessa previsione dell'avviso delle operazioni peritali, con facoltà di nomina del difensore e del consulente tecnico di parte, in sede di accertamento di eventuali infrazioni.

Intervenuta nel presente giudizio, la Provincia autonoma di Trento ha contestato la dedotta carenza di potestà legislativa nello specifico settore dell'inquinamento atmosferico, rientrando i relativi interventi nella più ampia materia della igiene e sanità, così come ha già riconosciuto questa Corte con la sentenza n. 154 del 1977 con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano.

In tale ambito di competenza, ai sensi del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di igiene e sanità, spettano alla Provincia tutte le funzioni amministrative (art. 1), con eccezione di quelle riservate allo Stato (art. 3), fra le quali non figurano le attribuzioni relative all'inquinamento atmosferico.

Considerato in diritto

1. - Sono sollevate, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige ed all'art. 24, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47, il quale disciplina i limiti di accettabilità delle emissioni degli impianti nell'atmosfera.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non è specificamente compresa tra quelle previste dallo Statuto di autonomia che delimita le materie di competenza delle Province, ed inoltre che nella norma denunciata manca ogni "previsione di un avviso delle operazioni peritali, con facoltà di nomina di difensore e di consulente tecnico di parte".

2. - La questione, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, non è fondata, perché questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 154 del 1977), sia pure in occasione della impugnativa di provvedimenti della Provincia di Bolzano, che la competenza legislativa ed amministrativa in tema di inquinamento atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve intendersi compresa nella materia dell'igiene e sanità che l'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia prevede fra quelle attribuite alla potestà delle Province di Trento e di Bolzano.

Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., perché l'art. 36 della stessa legge provinciale n. 47 del 1978, - di cui fa parte anche l'art. 3 oggetto della questione di legittimità costituzionale - disciplina le metodologie di accertamento, prevedendo espressamente che le operazioni relative debbano avvenire in contradditorio con gli interessati che possono anche farsi assistere da un consulente tecnico: previsione, questa, che smentisce completamente quanto asserito sul punto nell'ordinanza di rimessione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47 ("Norme per la tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento") sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige") ed all'art. 24, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI