N. 695
SENTENZA 9-23 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, avente per oggetto: "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano", promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 29 gennaio 1986, depositato in cancelleria il 6 febbraio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 29 gennaio 1986 (Reg. Ric. n. 2/86) la Regione Liguria ha sollevato in via principale la questione di legittimità dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, contenente nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano, nelle parti in cui affida al predetto ente il compito di curare la formazione degli istruttori preposti ai corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche (lett. e) nonché l'organizzazione e la gestione, tramite l'Associazione Guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, oltre che di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (lett. f).
La ricorrente sostiene il contrasto delle citate disposizioni con gli artt. 117 e 118 Cost. in relazione agli artt. 35 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed all'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, osservando che le attività cui le disposizioni stesse fanno riferimento rientrano nella nozione di istruzione artigiana e professionale quale risulta definita nel citato art. 35 del d.P.R. 616 del 1977, che l'assume a criterio individuatore delle competenze regionali nel settore.
Vero è che l'art. 2, lett. f), della legge n. 776 del 1985 contiene un richiamo all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo), che sembra voler ricondurre i compiti attribuiti al Club Alpino Italiano alla materia del turismo piuttosto che a quella della formazione professionale.
Peraltro, tale tesi si fonderebbe - rileva la Regione Liguria - su di una concezione teleologica delle materie elencate dall'art. 117 Cost., che la giurisprudenza costituzionale ha costentemente respinto. Comunque, anche in tale ottica, essendo il turismo ricompreso fra le materie di competenza regionale alla stregua della elencazione di cui all'art. 117 Cost., ed essendo anche questa materia definita dall'art. 56 del d.P.R. 616/77, ai fini della individuazione dell'ambito di competenza regionale, secondo parametri ampi, persisterebbe il contrasto con la volontà del costituente.
Del resto, già l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale, aveva espressamente riconosciuto la competenza regionale in merito alle funzioni relative alle guide, comprese quelle alpine.
In effetti, l'art. 11 della legge 217/83, cui si richiama l'art. 2, lett. f), della legge 24 dicembre 1985, n. 776, si limita a prevedere, quale competenza a favore di enti diversi dalla regione, la elaborazione di "criteri didattici" per l'accertamento delle capacità degli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche, competenza che attiene ad un momento diverso rispetto a quello della istruzione.
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione.
Secondo la difesa dell'autorità intervenuta, il legislatore statale non invade la competenza regionale allorché, nel disciplinare le funzioni di un ente pubblico a carattere nazionale operante nel settore del turismo, lo abilita anche a svolgere attività di formazione professionale con riferimento agli scopi statutari dell'ente medesimo. Tale attività non è, infatti, preclusa agli enti pubblici, come si evince dall'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 2, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Né rimane lesa la sfera di attribuzioni della regione, cui spetta pur sempre, a norma dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 616, di autorizzare l'ente a svolgere attività inerenti all'istruzione professionale e di assoggettarlo all'osservanza della disciplina dettata in base al disposto dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Considerato in diritto
1. - La Regione Liguria solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, nella parte in cui stabilisce che il Club Alpino Italiano provvede alla formazione degli istruttori preposti ai corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche (lett. e) ed alla organizzazione e gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, oltre che di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (lett. f) in quanto violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 35 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, invadendo la competenza regionale in materia di istruzione professionale ovvero di turismo.
2. - Il ricorso non è fondato.
L'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, ha disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera. L'art. 4 dello stesso d.P.R. ha previsto che, fino a quando non si fosse provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restavano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine, tra l'altro, al Club Alpino Italiano.
Gli artt. 35 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 hanno specificato il contenuto delle funzioni amministrative relative alle materie dell'"istruzione artigiana e professionale" (art. 35) e del "turismo ed industria alberghiera" (art. 56).
La legge-quadro in materia di formazione professionale, 21 dicembre 1978, n. 845, all'art. 5, dispone testualmente che le Regioni predispongano piani annuali per le attività di formazione professionale la cui attuazione è realizzata direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate. E detti enti godono anche del finanziamento delle Regioni. La stessa legge, inoltre, specificando i poteri e le funzioni delle Regioni (art. 3), ha disciplinato la tipologia delle attività (art. 8) ed ha previsto il rilascio di attestati di idoneità al termine dei corsi di formazione dopo il superamento delle prove finali svoltesi dinanzi ad apposite Commissioni esaminatrici (art. 14). Ma più specificamente la legge-quadro per il turismo, 17 maggio 1983, n. 217, ha dettato i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze trasferite alle Regioni di cui al d.P.R. n. 616 del 1977 per garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, nella considerazione della loro rilevanza nazionale sotto il profilo sociale ed economico.
L'art. 11 dispone che le Regioni accertino i requisiti per l'esercizio delle professioni, tra l'altro, di guida alpina, di aspirante guida alpina, di maestro di sci o portatore alpino, di guida speleologica.
E dopo avere definito il profilo professionale dei suddetti, stabilisce (dodicesimo comma), in particolare, che le Regioni, per costoro, devono accertare adeguate capacità professionali in sede tecnica ed operative alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali.
Tra questi Enti vi è certamente il Club Alpino Italiano, che è rimasto come ente a livello nazionale, anche a seguito del trasferimento delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia (art. 4, d.P.R. n. 6 del 1972).
Si rileva anche che l'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, affidava esplicitamente al C.A.I. di sovraintendere tecnicamente alla determinazione della capacità professionale delle guide alpine, degli aspiranti guide alpine, degli istruttori di alpinismo, delle guide speleologiche.
Il detto art. 2 è stato, poi, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, che ha attribuito al C.A.I. di provvedere a favore dei propri soci e di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo Statuto, alla organizzazione e alla gestione dei corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; alla organizzazione e alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, ai corsi di preparazione professionale ai sensi del citato art. 11 della legge n. 217 del 1983, per guida alpina, aspirante guida alpina o portatore, guida speleologica, nonché corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe.
L'accertamento della idoneità professionale è effettuato, però, dalle Regioni, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative avvenuto con il d.P.R. n. 616 del 1977, ed alle stesse Regioni spetta la disciplina della composizione e del funzionamento delle apposite Commissioni (sent. Corte cost. n. 9/1979). Ciò è specificamente ribadito dall'art. 11 della legge-quadro n. 217 del 1983. Spetta alla Regione, peraltro, anche l'elaborazione e la valutazione della congruità dei criteri elaborati dagli enti nazionali rispetto all'accertamento ad essa rimesso, per i vari gradi di professionalità, delle adeguate capacità dei soggetti interessati.
Si attua, quindi, la necessaria collaborazione tra Stato e Regioni nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato in materia, già riconosciuta da questa Corte (sent. n. 195 del 1980), che, per altri profili, ha dichiarato la legittimità costituzionale del detto art. 11 della legge n. 217 del 1983.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (avente per oggetto: "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano"), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dal Presidente della Regione Liguria col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI