N. 690
SENTENZA 9-23 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado"), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1980 dal T.A.R. della Calabria - Sede di Reggio Calabria - sul ricorso proposto da Caminiti Mariangela contro il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Caminiti Mariangela nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio promosso da una insegnante di scuola secondaria avverso la esclusione disposta nei suoi confronti dal beneficio della immissione in ruolo, prevista dall'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 - esclusione basata sul presupposto che gli insegnanti aventi titolo all'immissione dovessero risultare in possesso dell'abilitazione alla data del 2 gennaio 1972 - il giudice a quo solleva la questione di legittimità costituzionale del citato art. 13, settimo comma, nella parte in cui (n. 4) ammette al beneficio suindicato gli insegnanti che abbiano partecipato ai corsi speciali abilitanti previsti dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074 e non anche coloro che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano preferito partecipare al concorso nazionale per l'esame di Stato, caratterizzato da una maggiore qualificazione.
La norma, ponendo una siffatta ingiustificata discriminazione, violerebbe l'art. 3 Cost., e ancora di più il combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost., per i quali il principio di imparzialità e di buon andamento imporrebbe alla Pubblica Amministrazione di ricorrere al sistema del concorso pubblico per la provvista del proprio personale.
Pur consapevole che nella subiecta materia il legislatore è ricorso, già altre volte, a strumenti diversi da quello suindicato per corrispondere ad esigenze particolari, il giudice rimettente osserva che il ricordato principio generale non può essere disatteso nel momento in cui con procedure straordinarie si faccia luogo ad una immissione stabile di personale nell'apparato statale e non si consideri, nell'occasione, la posizione di coloro che abbiano comunque superato un concorso pubblico bandito in epoca precedente alla disciplina sui c.d. corsi abilitanti.
Si è costituita nel presente giudizio la parte privata interessata ribadendo i profili di incostituzionalità della norma denunciata, che limita il beneficio della immissione in ruolo ai soli abilitati nei primi corsi speciali, senza tener conto di situazioni analoghe.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per sottolineare che la norma denunciata - diretta ad ovviare alle difficoltà di completare lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, compilate o da compilare in attuazione di leggi speciali succedutesi dal 1961 al 1971 (fino alla legge n. 1074/71), in modo da risolvere i problemi connessi con la formazione del vasto precariato nella scuola - ha inteso tener conto delle aspettative dei docenti che erano stati già inseriti (o avevano titolo ad esserlo) nelle graduatorie a esaurimento.
La stessa norma (art. 13) ha, prima di tutto, soppresso le graduatorie ad esaurimento nazionali trasformandole in graduatorie provinciali (primo comma) e ha disposto la iscrizione in esse, a domanda, dei docenti gia appartenenti alle soppresse graduatorie nazionali (terzo comma); quindi (settimo comma) ha previsto la immissione in ruolo di quel personale (già iscritto nelle graduatorie), dettando disposizioni per la precedenza nell'assegnazione della sede.
Il sistema normativo suindicato ha inteso in sostanza riferirsi agli originari destinatari delle leggi speciali precedenti e non ad altri soggetti per i quali non erano prospettabili, alla data di entrata in vigore della legge 463 del 1978, aspettative fondate su leggi precedenti.
L'Avvocatura dello Stato ha quindi precisato che le graduatorie previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074 (entrata in vigore il 3 gennaio 1972) erano due: nella prima erano iscritti coloro che a quella data avessero prestato servizio di insegnamento non di ruolo per almeno 2 anni con qualifica non inferiore a buono e fossero già in possesso dell'abilitazione (art. 7, primo comma); nella seconda, da compilarsi dopo la conclusione dei primi corsi effettuati ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge (corsi abilitanti normali e speciali), dovevano essere iscritti coloro che avessero conseguito il titolo abilitativo in detti corsi abilitanti ovvero coloro che, già in possesso dell'abilitazione, avessero maturato il biennio di servizio anche dopo l'entrata in vigore della legge.
Con l'ordinanza ministeriale 19 gennaio 1979 era stato inoltre chiarito che nell'art. 13, settimo comma, n. 4 della legge 463/78 dovevano essere ricompresi anche gli insegnanti che, maturato il biennio di servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1074/71, avessero comunque conseguito l'abilitazione precedentemente allo svolgimento dei predetti corsi. A tanto l'ordinanza ministeriale era pervenuta al fine di far corrispondere le previsioni della norma del 1978 a quelle dell'art. 7, sesto comma, della legge 1074 del 1971, espressamente richiamato dalla prima disposizione legislativa.
Dopo aver ricostruito il quadro logico-sistematico della normativa in materia di sistemazione degli insegnanti precari, l'Avvocatura dello Stato reputa infondato il denunciato contrasto costituzionale, poiché (con riferimento all'art. 3 Cost.) diversa è la situazione della ricorrente, che ha conseguito l'abilitazione dopo la entrata in vigore della legge 1074 del 1971 e dopo lo svolgimento dei primi corsi abilitanti speciali, rispetto alle categorie di docenti considerati nell'art. 13, settimo comma, n. 4 della legge 463 del 1978.
Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 che, nel disporre l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, contempla, fra le varie categorie, coloro che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, abbiano maturato il diritto alla iscrizione in tali graduatorie provinciali in virtù del sesto comma dell'art. 7 della medesima legge.
Tale norma, ad avviso del giudice a quo, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quegli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione per effetto della partecipazione a pubblici concorsi a cattedra banditi anteriormente (come nel caso oggetto della controversia sottoposta al suo esame) all'entrata in vigore della stessa legge del 1971 n. 1074, ancorché espletati successivamente, e violerebbe altresì i principi della imparzialità e del buon andamento, in materia di organizzazione di pubblici uffici.
2. - La questione è fondata.
Come è stato messo ben in evidenza nell'ordinanza di rinvio, è certamente più qualificata la posizione di chi abbia ottenuto l'abilitazione all'insegnamento per effetto della partecipazione ad un pubblico concorso, cioè sulla base di prove di esame a carattere selettivo, rispetto a quella di coloro che l'abbiano ottenuta in seguito alla partecipazione a corsi abilitanti o ad esami speciali (v. in tal senso, la sentenza di questa Corte n. 282 del 1987). È perciò irragionevole che la legge del 1978, n. 463 - nel considerare come titolo valido, ai fini dell'immissione in ruolo, le abilitazioni conseguite in base ai corsi abilitanti - non abbia preso in considerazione chi abbia conseguito l'abilitazione nel medesimo lasso di tempo, per aver partecipato a concorsi pubblici per cattedra, banditi anteriormente alla entrata in vigore della legge del 1971, n. 1074 che aveva istituito quei corsi speciali.
Ciò, oltre ad essere ingiustificatamente discriminatorio, viola altresì, come denunciato, anche il principio del buon andamento perché tende a privilegiare personale che non si sia qualificato in prove di carattere selettivo, rispetto a chi abbia invece conseguito l'abilitazione all'insegnamento per aver partecipato ad un pubblico concorso che, in base al parametro costituzionale assunto a riferimento dall'ordinanza di rinvio, costituisce la regola per l'accesso ai pubblici uffici.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 ("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado") nella parte in cui, ai fini della immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI