Ordinanza 688/1988 (ECLI:IT:COST:1988:688)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Camera di Consiglio del 20/04/1988;    Decisione  del 09/06/1988
Deposito de˙l 16/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 22/06/1988 n.25
Norme impugnate:  
Massime:  13970
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1987/517   

Pronuncia

N. 688

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 517 del 17 dicembre 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 517 del 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 517 del 1987 gli errori materiali siano corretti nel modo che segue:

a pag. 11 (punto 3 del considerato in fatto) alla riga 24, dopo la parola "pertanto", inserire la parola "chiedendo";

a pag. 11 (punto 3 del ritenuto in fatto) alla riga 25, dopo la parola "costituzionale", in luogo di "di quest'ultima disposizione", deve leggersi "dell'intero art. 2-bis";

a pag. 23 (punto 2.1. del considerato in diritto) alla riga 13, dopo la parola "motivazione", in luogo di "o come", deve leggersi "così come";

a pag. 34 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 23, in luogo di "745", deve leggersi "475";

a pag. 37 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 1, in luogo di "745", deve leggersi "475";

a pagina 39 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 14, in luogo di "nell'uso", deve leggersi "nel caso";

a pag. 45 (punto 4.2. del considerato in diritto) alla riga 8, in luogo di "sport", deve leggersi "spettacolo";

a pag. 46 (punto 5 del considerato in diritto) alla riga 22, in luogo di "59", deve leggersi "56";

a pag. 54 (punto 9 del considerato in diritto) alla riga 16, in luogo di "59", deve leggersi "56";

a pag. 59 (dispositivo) alla terza riga, dopo la parola "sollevata", inserire "dalla Provincia autonoma di Bolzano";

a pagina 60 (dispositivo) dopo il 14° rigo, inserire: "dell'art. 2, sesto comma, della predetta legge n. 65 del 1987, sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, n. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 ed 80 dello Statuto speciale per il T.-A.A. e agli artt. 117, 118 e 119 Cost.".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI