N. 685
ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Baldi Giuditta la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 6 ottobre 1986 (reg. ord. n. 794 del 1986), sollevava, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, secondo cui nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie non è obbligatoria la difesa tecnica del contribuente;
che, secondo la Commissione, la facoltà di sostenere personalmente le proprie ragioni, attribuita a persone prive di competenza specifica, poteva ledere il diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) ed il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.
Considerato che l'art. 24 della Costituzione stabilisce bensì l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio ma non impedisce al legislatore di disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, insindacabili in questa sede a meno che siano viziate da irrazionalità (v. sent. n. 188 del 1980 e ord. n. 48 del 1988);
che è manifestamente non irragionevole l'attribuzione alla parte privata della facoltà di difendersi personalmente in un procedimento, come quello davanti alle commissioni tributarie, vertente prevalentemente su fatti, caratterizzato da forme semplificate e, pur sempre, dalla possibilità per la parte di farsi assistere e rappresentare dalle persone indicate nel terzo comma dell'impugnato art. 30 d.P.R. n. 636 del 1972;
che l'art. 97 Cost. è manifestamente estraneo alla questione sollevata.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI