Ordinanza 68/1988 (ECLI:IT:COST:1988:68)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 10/12/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 21/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 03/02/1988 n.5
Norme impugnate:  
Massime:  10242
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 68

ORDINANZA 14-21 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 ("Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"), promossi con ordinanze emesse il 19 giugno e il 20 novembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, iscritte ai nn. 680 e 919 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 60 e 149 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Comin Giorgio e di Cattaruzza Giorgio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1980 (pervenuta alla Corte il 28 settembre 1982) il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 ("Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"), nella parte in cui, disponendo retroattivamente "nei confronti dei soli institori e non anche degli altri aventi diritto contemplati nella medesima disposizione", subordina il diritto ad ottenere l'iscrizione nell'elenco (dei raccomandatari) di cui al precedente art. 6, alla condizione che la relativa procura sia stata depositata, ai sensi dell'art. 2206 del codice civile, "da almeno un anno";

che identica questione è stata riproposta dal medesimo giudice a quo, con successiva ordinanza del 20 novembre 1980 (pervenuta alla Corte il 10 dicembre 1982);

che in entrambi i giudizi si sono costituiti gli institori ricorrenti ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica ordinanza, per l'identità appunto del contesto normativo impugnato;

che, peraltro, dopo l'emanazione delle ordinanze di rinvio, il denunciato art. 22 della legge 1977, n. 135, è stato espressamente sostituito dall'art. 1 della successiva legge 12 agosto 1982, n. 605, il quale ora dispone che "hanno diritto ad ottenere l'iscrizione (...) gli institori (...) la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge";

che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti all'autorità remittente, perché valuti se persista la rilevanza della sollevata questione, alla luce del richiamato ius superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze n. 680 e n. 919 del 1982 al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI