N. 676
ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Antonetti Pasquale, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, "in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo".
Considerato che identico incidente di costituzionalità, già sollevato negli stessi termini e con stessa motivazione dal medesimo giudice a quo (atto di rimessione in data 16 marzo 1987) è stato da questa Corte dichiarato manifestamente inammissibile con ordinanza n. 454 del 1987;
che non sussistono elementi o circostanze nuove tali da indurre a modificare la precedente statuizione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità la questione di legittimità costituzionale degli artt, 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI