Ordinanza 664/1988 (ECLI:IT:COST:1988:664)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Camera di Consiglio del 10/02/1988;    Decisione  del 09/06/1988
Deposito de˙l 16/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 22/06/1988 n.25
Norme impugnate:  
Massime:  13128
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 664

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), promosso con ricorso del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 agosto 1987, depositato in cancelleria il 18 agosto successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del citato d.l. 20 luglio 1987 n. 285 per l'asserito contrasto con le competenze costituzionalmente assegnatele dallo Statuto speciale di autonomia (Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) nelle materie dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei controlli sugli enti locali e delle espropriazioni per pubblica utilità;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso;

Considerato che il d.l. 20 luglio 1987 n. 285, non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), in riferimento alle competenze costituzionalmente assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1) in materia di urbanistica, lavori pubblici, controlli sugli enti locali ed espropriazioni per pubblica utilità, sollevata dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI