N. 663
ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorso;
Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;
che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI