Ordinanza 662/1988 (ECLI:IT:COST:1988:662)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 27/01/1988;    Decisione  del 09/06/1988
Deposito de˙l 16/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 22/06/1988 n.25
Norme impugnate:  
Massime:  9176
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 662

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e l'A.T.M.A., iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 1° luglio 1986 nel corso del procedimento civile vertente tra INPS e ATMA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), nella parte in cui, agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge n. 336 del 1970, prevede che all'onere finanziario relativo alla corresponsione dei benefici combattentistici provvedano, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, gli enti o le aziende pubbliche datori di lavoro, e, nella specie, le aziende municipalizzate di trasporto;

che, ad avviso del giudice a quo l'art. 30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131, dettando un comma aggiuntivo all'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, al fine di colmare il vuoto seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale di tale ultima disposizione (sentenza n. 92 del 1981), e prevedendo che, agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge n. 336 del 1970, all'onere finanziario relativo alla corresponsione dei benefici combattentistici provvedano gli enti e le aziende pubbliche datori di lavoro utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, sarebbe costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 81, quarto comma, Costituzione - perché non appresterebbe una idonea copertura degli oneri gravanti sulle aziende pubbliche locali di trasporto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 123 del 1988, in quanto la formula, necessariamente generica, adottata dal legislatore per disciplinare il finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dei benefici combattentistici da parte di vari tipi di enti e di aziende pubbliche, è stata specificata, per le aziende di trasporto pubblico locale, da numerosi interventi normativi (legge 27 dicembre 1983, n. 730 sino alla legge 6 febbraio 1987, n. 18 di conversione del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833), con i quali il legislatore ha inteso globalmente garantire la copertura pressoché integrale dei disavanzi di esercizio relativi agli anni dal 1982 al 1986, lasciando all'autonomia di scelta delle aziende stesse la ripartizione dei fondi tra i diversi impegni di spesa, compresi quelli relativi all'attuazione della legge n. 336 del 1970;

che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun diverso o nuovo argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la precedente giurisprudenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), sollevata, in riferimento all'art. 81, Cost., dal Pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI