Sentenza  648/1988 (ECLI:IT:COST:1988:648)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Udienza Pubblica del 19/04/1988;    Decisione  del 09/06/1988
Deposito de˙l 16/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 22/06/1988 n.25
Norme impugnate:  
Massime:  12220
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 648

SENTENZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Provincia di Trento 11 novembre 1968, n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trento), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione V giurisdizionale - sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il comune di Trento, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986) il Consiglio di Stato (Sezione V Giurisdizionale), sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il comune di Trento (Reg. ord. n. 362/1986), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. prov. 11 novembre 1968 n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) in quanto "idoneo ad imporre limitazioni tali da svuotare indefinitamente e sostanzialmente di contenuto, senza previsione di indennizzi, il diritto di proprietà"; in contrasto perciò, si osserva, con l'art. 3 della Costituzione, che eleva a canone fondamentale la "eguaglianza di tutti i cittadini", con l'art. 41 che qualifica libera la iniziativa economica privata, con l'art. 42, secondo e terzo comma, che, rispettivamente, garantiscono il godimento della proprietà privata ed assicurano il pagamento di indennizzi in caso di esproprio.

In punto di fatto si desume che con atto notificato il 12 giugno 1970 il Sig.Bassi Manlio, proprietario di alcuni terreni siti in agro di Trento, aveva impugnato l'atto di quel Sindaco che negava il richiesto nulla-osta per un impianto intensivo di conifere, nonché l'art. 16, appunto, del Piano regolatore generale, approvato con l. prov. Trento n. 20/1968.

L'indicata norma, nel disciplinare i terreni riservati a piste di sci ed inglobanti quelli di proprietà del ricorrente, ne avrebbe escluso ogni utilizzazione (recinzione, rimboschimenti), così realizzando una forma di esproprio, mediante l'imposizione di limiti non temporanei.

Il Collegio remittente considera che nel caso concreto non esisterebbe alcuna possibilità giuridica per il ricorrente di intraprendere attività sui terreni destinati a piste di sci, essendo assorbente la destinazione ad hoc di essi.

E che la proprietà immobiliare sia rimasta "indefinitivamente gravata da vincoli che incidono profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto dominicale, con la impossibilità di far luogo ad adeguate e razionali utilizzazioni", sarebbe dimostrato dalla serie di dinieghi opposti dall'Autorità comunale alle iniziative che il ricorrente intendeva realizzare, tutti motivati con riferimento all'art. 16 predetto, e cioè: a) diniego di far luogo a recinzione; b) diffida a non collocare cartelli; c) diniego di realizzare parcheggi; d) generico divieto di utilizzazione del terreno; e) diniego di impianto intensivo di conifere, atto, quest'ultimo, che ha originato il giudizio.

Considerato in diritto

1. - La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11 novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo "alla libera discesa".

Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa poiché da essa con seguirebbe uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).

2. - La questione non è fondata.

La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilità sociale costituiscono categoria ab origine di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico.

Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli.

D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti, per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi (sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987).

Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e terzo comma) Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI