N. 638
ORDINANZA 8-10 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di Asolo nel procedimento penale a carico di Giromella Giuliano, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 86, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui - a suo avviso - renderebbe inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela, oppure, qualora invece le si ritenga applicabili, nella parte in cui - sempre a suo avviso - aggraverebbe la posizione della parte civile, in quanto il giudice dovrebbe limitarsi ad una generica condanna al risarcimento del danno, e al più alla concessione di una provvisionale, non potendo proseguire il giudizio per l'accertamento della integrale consistenza del danno: situazioni che - secondo l'ordinanza - violerebbero gli articoli 3, 24 e 25 Cost.
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile già per il modo in cui viene proposta in quanto, prospettando l'illegittimità in via alternativa, non viene individuato il thema decidendi, come invece si esige per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sent. 28 gennaio 1983 n. 30), determinandosi un'ambivalenza della questione che non può essere superata in questa sede;
che a tale pronuncia, pertanto, devesi allo stato addivenire, prescindendo dalla pure manifesta infondatezza della questione, innanzitutto perché il pretore non dice donde abbia attinto la strana interpetrazione dell'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive quando si proceda a querela di parte: tesi smentita dal dato testuale proprio in tema di lesioni colpose, dato che l'art. 60 della legge impugnata esclude soltanto i reati di lesioni colpose, previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 590, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degl'infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, e sempre che abbiano prodotto le gravi conseguenze ivi richiamate: fatti che peraltro integrano proprio le ipotesi per le quali si procede d'ufficio;
che conseguentemente in ogni altro caso di lesioni colpose, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 53 della legge, le sanzioni sostitutive sono evidentemente applicabili, pur potendosi procedere per detti reati soltanto a querela di parte, come espressamente dispone l'u.p. dell'art. 590 cod. pen.;
che d'altronde anche la seconda alternativa d'illegittimità sarebbe manifestamente infondata perché l'interesse della parte civile non può mai compromettere i diritti di difesa dell'imputato nel processo penale: tanto più poi che la condanna generica al risarcimento del danno e la concessione di una provvisionale è quanto frequentemente si verifica senza che sia stato mai considerato compromissorio dei diritti della parte civile. La quale inserisce eccezionalmente l'azione civile nel processo penale, senza però poter pretendere di alternare il corso previsto dalla legge processuale penale, dato che a sua disposizione c'è sempre l'autonoma e principale azione civile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, con riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI